Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34784 - pubb. 03/06/2026

Concordato preventivo di gruppo: controllo del Tribunale, operazioni fraudolente e omesso deposito dei bilanci

Tribunale Napoli, 11 Marzo 2026. Pres. Scoppa. Est. Ferrara.


Concordato preventivo – Omologazione – Sindacato del tribunale – Fattibilità – Limiti del controllo


Concordato preventivo – Opposizione dell’Erario – Operazioni fraudolente pregresse – Bilanci – Omesso deposito



Nel concordato in continuità aziendale il controllo giudiziale sulla fattibilità del piano è limitato alla verifica della non manifesta inattitudine del piano stesso a perseguire il risanamento.


Il giudice non deve accertare l’effettiva idoneità del piano al superamento della crisi, ma soltanto escluderne l’irrazionalità o implausibilità manifesta.


La contestazione di pregresse operazioni fraudolente non determina l’inammissibilità della proposta concordataria quando tali circostanze siano state rappresentate ai creditori e considerate nel piano.


L’omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi precedenti non determina di per sé l’inammissibilità della domanda di concordato, ove siano depositate situazioni patrimoniali aggiornate idonee a rappresentare la situazione economico-finanziaria dell’impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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