Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34775 - pubb. 29/05/2026
Contratto di conto corrente con apertura di credito e onere della prova a carico della banca cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale Teramo, 11 Maggio 2026. Est. Fanesi.
Contratto di conto corrente con apertura di credito - Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - Mancanza degli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto - Revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite
È pacifico in giurisprudenza che superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio di merito a cognizione piena ed in sede di opposizione - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la banca (e/o la cessionaria) è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto.
Soltanto attraverso gli estratti conto integrali è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti ed in loro assenza deve ritenersi non provato il credito.
Nel caso di specie la parte opposta ha prodotto in atti il contratto di conto corrente con apertura di credito ed il saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. mentre né in sede di comparsa di costituzione né con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
Sostiene il Giudice di Teramo che “sulla base di tale previsione, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca che agisce in sede monitoria per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente non è onerata, in tale fase, di depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto, potendo produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50 t.u.b., vale a dire il documento contenente le indicazioni dell’ultimo estratto conto di chiusura (cfr. Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito”. Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto della domanda di condanna avanzata dalla banca. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it
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