Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34769 - pubb. 28/05/2026

Composizione negoziata: la prededuzione ex art. 22 CCII si estende alle forniture commerciali con pagamento dilazionato?

Tribunale Milano, 02 Maggio 2026. Est. De Simone.


Composizione negoziata – Prededuzione – Natura eccezionale – Finanziamenti – Nozione – Fornitura commerciale



La prededuzione prevista dall’art. 22 CCII costituisce beneficio tipico e tassativo, insuscettibile di interpretazione estensiva. Pertanto, la nozione di “finanziamenti in qualsiasi forma” di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), CCII si riferisce a operazioni riconducibili al credito finanziario in senso proprio, caratterizzate dalla messa a disposizione di denaro o dalla concessione di garanzie.


La fornitura di beni con pagamento differito costituisce un rapporto sinallagmatico di scambio e non integra un finanziamento ai sensi dell’art. 22 CCII, per cui il mero effetto economico di sostegno del capitale circolante derivante dalla dilazione commerciale non consente di qualificare la fornitura come finanziamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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