Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34762 - pubb. 27/05/2026

Obbligo di indicazione nell’avviso di vendita dell'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali

Cassazione civile, sez. III, 02 Dicembre 2025, n. 31423. Pres. Frasca. Est. Iannello.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Trascrizione di domande giudiziali pregiudizievoli - Obbligo di indicazione nell’avviso di vendita - Esclusione - Ragioni



Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto. (massima ufficiale)




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