Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34756 - pubb. 26/05/2026
Tribunale di Arezzo: una lettura del criterio di raffronto dell’incapiente ex art. 283 CCII
Tribunale Arezzo, 07 Maggio 2026. Est. Pani.
Esdebitazione dell’Incapiente ex art. 283 CCII – Criterio di raffronto di cui al secondo comma – Interpretazione
Il comma 2 dell’art. 283 CCII introduce una presunzione legale di incapienza, operante “anche quando” il reddito del debitore persona fisica, dedotte le spese di produzione e quelle necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, risulti non superiore al parametro dell’assegno sociale aumentato della metà e modulato sulla scala di equivalenza ISEE.
Tale parametro di raffronto non deve essere annualizzato, ma va considerato una tantum quale soglia fissa di incapienza ex lege, onde evitare esiti applicativi irragionevoli e distorsivi della funzione della norma.
Il superamento della soglia non determina una presunzione inversa di capienza, restando demandata al giudice la valutazione in concreto dell’effettiva utilità ritraibile dai creditori, avuto riguardo all’alternativa della liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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