L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34651 - pubb. 24/04/2026

Presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo

Appello Napoli, 26 Marzo 2026. Pres. Mungo. Est. Gesuè Rizzi Ulmo.


Arbitrato – Ricorrenza dei gravi motivi previsti dall’art. 830 comma 4 c.p.c. per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo – Differenze con l’art. 283 c.p.c.



La mancanza del fumus boni iuris dell’impugnazione è di per sé ostativa a ritenere la ricorrenza di quei “gravi motivi” richiesti dall’art. 830 comma 4 c.p.c. per la sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale: in mancanza di un apprezzabile fumus boni iuris, l’efficacia del lodo arbitrale non può essere sospesa nemmeno se, per ipotesi, vi fosse il periculum in mora, atteso che l’art. 830 comma 4 c.p.c., a differenza dell’art. 283 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n° 149 del 10 ottobre 2022, non prevede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile come cause autonoma e di per sé sufficiente a sospendere l’efficacia del lodo indipendentemente da qualsivoglia scrutinio circa la sussistenza di un’apprezzabile fondatezza dell’impugnazione. (Michele Massimiliano Capasso) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Michele Massimiliano Capasso


Testo Integrale