Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34531 - pubb. 31/03/2026

Opposizione all'esecuzione, istanza di sospensione e consumazione del potere processuale

Tribunale Como, 12 Marzo 2026. Est. Pisano.


Esecuzione forzata – Esecuzione immobiliare – Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – Istanza di sospensione – Preesistenza di opposizione a precetto su medesime doglianze – Rigetto per c.d. “consumazione del potere processuale”



Va rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione promossa avanti al G.E., qualora sia fondata sulle medesime doglianze già svolte in sede di preesistente opposizione a precetto; infatti sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la proposizione al giudice dell’opposizione a precetto di un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del tutolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all’opponente per consumazione del potere processuale – di richiedere al giudice dell’esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell’opposizione non si sia ancora pronunciato” (Cass. n. 26285/2019). Tale principio deve a maggior ragione essere affermato nel caso in cui il Giudice dell’opposizione a precetto non solo si sia già pronunciato sull’istanza di sospensione, ma abbia altresì definito il giudizio con sentenza, rigettando l’opposizione, ed altresì qualora, avverso tale sentenza, sia stato promosso e sia pendente appello. (Stefano Vergano) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Stefano Vergano


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