Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34452 - pubb. 14/03/2026

Responsabilità professionale del medico sportivo per rilascio di certificazione di idoneità agonistica

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 Gennaio 2003, n. 85. Pres. Mercurio. Est. Vidiri.


Medico sportivo – Certificazione di idoneità – Diligenza qualificata – Attività sportiva professionistica – Obblighi di prevenzione – Responsabilità – Avvalimento di terzi – Irrilevanza – Nesso causale – Controlli sanitari – Aggravamento del danno – Colpa professionale – Medicina dello sport



La certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica deve essere rilasciata sulla base di accertamenti clinici completi, aggiornati e adeguati alla natura e alla pericolosità dell’attività svolta, tenendo conto della storia sanitaria dell’atleta e degli infortuni pregressi.


Nell’attività sportiva professionistica, caratterizzata da elevata pericolosità, grava sui soggetti coinvolti nell’organizzazione e nel controllo sanitario un obbligo di prevenzione particolarmente rigoroso a tutela dell’integrità psico-fisica dell’atleta.


La responsabilità per i danni subiti dall’atleta non è esclusa dal fatto che la società sportiva si avvalga di un istituto di medicina dello sport, permanendo l’obbligo di vigilanza sull’idoneità fisica dei propri atleti.


L’insufficienza o l’erroneità dei controlli sanitari e delle valutazioni di idoneità può integrare un nesso causale rilevante con l’evento lesivo e con l’aggravamento delle conseguenze dannose riportate dall’atleta.


La colpa del sanitario addetto alla medicina dello sport sussiste quando l’attività di controllo e valutazione dell’idoneità agonistica non sia svolta secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dalla specificità dell’attività sportiva professionale.


[La vicenda riguardava un calciatore che, dopo ripetuti infortuni e interventi chirurgici, era stato ritenuto idoneo alla ripresa dell’attività agonistica sulla base di certificazioni rilasciate dall’Istituto di Medicina dello Sport, senza che fossero eseguiti accertamenti clinici completi e aggiornati, nonostante la presenza di precedenti lesioni e interventi. A seguito della ripresa dell’attività, il calciatore riportava ulteriori e più gravi lesioni, con conseguente invalidità permanente e cessazione dell’attività professionale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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