La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34412 - pubb. 05/02/2025

Responsabilità della struttura sanitaria e del medico: doveri di protezione, accertamenti pre-parto e assistenza neonatale

Cassazione civile, sez. III, 01 Febbraio 2011, n. 2334. Pres. Petti. Est. Filadoro.


Struttura sanitaria – Responsabilità contrattuale


Accertamenti pre-parto – Sofferenza fetale


Assistenza neonatale – Manovre di rianimazione – Trasferimento


Responsabilità del medico – Doveri di protezione


Equipe sanitaria – Inerzia degli altri sanitari


Responsabilità medica – Riparto dell’onere della prova



La struttura sanitaria risponde dei danni cagionati al paziente quando non adotti le cautele e gli interventi doverosi, sia nella fase antecedente alla prestazione principale sia in quella successiva, in relazione all’assistenza e alla tutela della salute del paziente.


L’esito non tranquillizzante di un esame cardiotocografico impone l’adozione di un programma di monitoraggio e di interventi tempestivi, sicché il rinvio della partoriente senza adeguate cautele integra colpa della struttura sanitaria.


L’omessa esecuzione delle manovre di rianimazione primaria e il ritardato trasferimento della neonata in un centro attrezzato costituiscono inadempimento imputabile alla struttura sanitaria quando aggravino le condizioni patologiche del neonato.


Il medico è tenuto al rispetto dei doveri di protezione del paziente anche nella fase antecedente al ricovero e al parto, dovendo valutare l’idoneità della struttura prescelta e adottare o sollecitare le iniziative necessarie in presenza di situazioni di rischio.


Il medico che faccia parte di un’équipe sanitaria ha l’obbligo di intervenire o di sollecitare l’intervento degli altri componenti in caso di loro inerzia, quando ciò sia necessario per la tutela del paziente.


In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale del medico da contatto sociale, il paziente deve provare il contratto o il contatto e allegare l’inadempimento astrattamente idoneo a cagionare il danno, mentre incombe sul debitore dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento o la sua irrilevanza causale.


[La vicenda riguarda un parto avvenuto presso una casa di cura privata, preceduto da un esame cardiotocografico eseguito la sera precedente, dal quale emergevano indici non tranquillizzanti di sofferenza fetale. Nonostante ciò, la partoriente era stata rinviata al giorno successivo. Dopo il parto cesareo, correttamente eseguito, non furono praticate manovre di rianimazione primaria sulla neonata e il trasferimento in un centro attrezzato avvenne con rilevante ritardo. La bambina riportò gravissime lesioni neurologiche, vivendo in stato semivegetativo per anni fino al decesso.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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