Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32703 - pubb. 25/02/2025

Sulla opponibilità del lodo arbitrale rituale alla procedura fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 2025, n. 2840. Pres. Terrusi. Est. Fidanzia.


Lodo rituale – Fallimento – Opponibilità



"Il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile a una sentenza giudiziaria, è opponibile alla procedura fallimentare dalla data della sua ultima sottoscrizione, senza necessità di preventivo deposito in cancelleria."

 

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La Corte di cassazione ha esaminato un caso relativo all’opponibilità di un lodo arbitrale rituale alla procedura fallimentare. Il Tribunale di Roma aveva negato l’ammissione al passivo del credito derivante dal lodo, ritenendolo privo di data certa e, pertanto, non opponibile al fallimento.

 

Il ricorrente ha impugnato questa decisione, sostenendo che il lodo arbitrale, in base alle riforme legislative e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve essere equiparato a una sentenza giudiziaria, producendo effetti dalla sua ultima sottoscrizione.

 

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo superata la concezione del lodo come mero atto privato. Ha ribadito che, a seguito delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 40/2006 e della giurisprudenza consolidata, il lodo arbitrale rituale ha natura giurisdizionale e, quindi, è opponibile al fallimento anche senza il preventivo deposito in cancelleria.

 

Di conseguenza, la Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato, ordinando un nuovo esame della questione al Tribunale di Roma in diversa composizione enunciando il seguente principio di diritto: "Il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale sin dall'ultima sottoscrizione, a norma dell'art. 824 bis c.p.c., è come tale opponibile alla procedura fallimentare dalla suddetta data, nella quale il provvedimento viene a esistenza e comincia a produrre i suoi effetti.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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