L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32642 - pubb. 13/02/2025

Applicazione retroattiva del divieto di partecipazione dei magistrati a collegi arbitrali

Cassazione civile, sez. II, 11 Novembre 2024, n. 28902. Pres. Di Virgilio. Est. Bertuzzi.


ARBITRATO - Art. 1, comma 18, l. n. 190 del 2012 - Magistrati - Divieto di partecipazione a collegi arbitrali - Introduzione di causa di incompatibilità sopravvenuta - Applicazione retroattiva - Esclusione - Interesse delle parti al mantenimento della composizione originaria - Esclusione - Ragioni



L'art. 1, comma 18, l. n. 190 del 2012, secondo cui i magistrati devono interrompere la loro attività di arbitri nell'ambito dei collegi, introduce una causa di incompatibilità sopravvenuta, non applicabile in senso retroattivo, poiché non regola rapporti passati soggetti a disciplina diversa e dispone solo per l'avvenire; né sussiste un interesse delle parti al mantenimento dell'originaria composizione del collegio arbitrale, in quanto, nella devoluzione di una controversia ad arbitri, non viene in rilievo alcun ragionevole affidamento nel conseguimento di un risultato favorevole. (massima ufficiale)




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