Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32388 - pubb. 17/12/2024

L’esenzione da revocatoria in favore del factoring nell’ambito di una complessa operazione negoziale

Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 2024, n. 31652. Pres. Ferro. Est. Vella.


Amministrazione straordinaria – Revocatoria fallimentare – Esenzioni – Factoring – Fattispecie



In tema di factoring, l’esenzione da revocatoria stabilita dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, art. 6, primo comma, riguarda solo i pagamenti ordinari compiuti dal debitore ceduto al cessionario nell’ambito del contratto, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., e non anche gli atti solutori anomali, di cui al primo comma, n. 2), dello stesso art. 67 legge fall. (principio di diritto enunciato).


[Con riferimento al caso specifico, la Cassazione osserva che “la corte territoriale, dopo aver svolto le argomentazioni a sostegno di una interpretazione restrittiva del termine “pagamento” contenuto nell’art. 6 della legge n. 52/1991, ha qualificato la complessa operazione negoziale inter partes come «qualcosa di diverso dal mero contratto di factoring» disciplinato dalla legge n. 52 del 1991, così esprimendo, sia pure ellitticamente, una specifica ed ulteriore ratio decidendi sulla non applicabilità dell’esenzione da revocatoria ivi contemplata, che parte ricorrente contrasta isolando il profilo della violazione giuridica dalla fattispecie.


“In effetti, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito”, prosegue la Cassazione, “questa complessa operazione finanziaria è stata ideata attraverso una quadrangolazione tra due società italiane … e due società polacche …, quindi realizzata mediante un primo contratto di factoring (tra 24 fornitori di … e la Banca), una delegazione di pagamento (dal debitore ceduto al suo debitore in favore della Banca) ed un secondo contratto di factoring (tra … e …, diretto a creare la provvista per soddisfare la Banca medesima).] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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