Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32322 - pubb. 04/12/2024

La definizione del perimetro di competenza tra giudice civile e penale in caso di società in amministrazione giudiziaria

Appello Napoli, 14 Novembre 2024. Pres., est. Casaregola.


Amministrazione giudiziaria - Competenza del giudice civile sui crediti sorti anteriormente all’applicazione della misura di prevenzione - Procedimento concorsuale davanti il giudice penale



Nel caso in cui sia stato disposto un sequestro ex art. 321 c.p.p. per reati aggravati dal metodo mafioso, con conseguente nomina dell’amministratore giudiziario, il giudice civile è incompetente a decidere sui crediti sorti anteriormente all’applicazione della misura di prevenzione, in quanto la tutela dei terzi deve avvenire nei limiti e nelle forme delle disposizioni contenute nel Titolo IV, rubricato “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”, del D. Lgs. 159 cit., che stabiliscono le modalità per l'accertamento di un credito nei confronti di un’azienda sottoposta a misura di prevenzione antimafia e le forme attraverso le quali deve trovare composizione il conflitto fra lo Stato ed il titolare di un diritto di credito;


Le disposizioni di cui agli artt. 57 e ss. D. Lgs. 159 cit. disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale avente chiaro parallelismo con quello previsto dagli artt. 93 e ss. R.D. 367/1942 n. 267 e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. D. Lgs. 14/2019, in quanto i tre procedimenti sono finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo delle specifiche norme dettate dal Codice Antimafia, ai sensi degli artt. 52 e ss.


Per i crediti sorti anteriormente all’applicazione della misura di prevenzione, come quello azionato nel caso specifico, vige, dunque, una speciale disciplina di accertamento che si giustifica con l’esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che sussista in capo al terzo il requisito della buona fede e dell’affidamento incolpevole;


Di conseguenza, con riguardo alla tutela dei terzi ed all’accertamento delle loro ragioni creditorie, nel caso in cui il debitore sia stato sopraggiunto da una misura di prevenzione antimafia, è esclusa la competenza del giudice civile, appartenendo la cognizione al giudice del procedimento di prevenzione secondo le forme previste dagli artt. 52 e ss. D. Lgs. 159 cit., il quale dovrà accertare, oltre alla sussistenza del credito, anche il requisito della buona fede e dell’affidamento incolpevole del terzo. (Andrea Martino) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'avv. Gianluigi Passarelli


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