Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32084 - pubb. 18/10/2024
Nel concordato semplificato è ammissibile la modifica della proposta
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11 Ottobre 2024. Pres. Quaranta. Est. Castaldo.
Concordato semplificato - Proposta - Modifiche
In tema di concordato semplificato e con particolare riferimento alla possibilità di modificare la proposta, il tribunale sammaritano ricorda che “la giurisprudenza di merito, sia pur con riferimento all’art. 25 sexies CCII - ma il principio è pienamente applicabile al previgente art. 18, D.L. 24 agosto 2021 n. 118, attesa l’identità di contenuto normativo - ha ritenuto ammissibile la modifica della proposta, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso.
Ed il riferimento è alla decisione del Tribunale di Mantova del 19 Ottobre 2023: “sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell’art. 25 sexies CCI deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCII) e avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, evidenziandosi che, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per poter ricorrere al procedimento per analogia, regolato dall’art. 12 disp. prel. c.c., è necessario che: a) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; b) sia possibile ritrovare una o più norme positive (cd. analogia legis) o uno o più principi giuridici (cd. analogia iuris) il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla fattispecie originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della fattispecie regolata ed alcuni elementi di quella non regolata (cfr. Cass. S.U. 6-12-2021 n. 38596; Cass. 8-8-2005 n. 16634), situazione che ricorre nel caso di specie, posto che anche il concordato semplificato rientra tra gli strumenti negoziali e preventivi della soluzione della crisi di impresa e che le poche disposizioni che regolano l’istituto richiamano in più punti la disciplina del concordato preventivo (v. artt. 25 sexies co. 2, 6 e 8 e art. 25 septies co. 1)…”.
La decisione in rassegna osserva infine che “ove non fosse ritenuta ammissibile la modifica della proposta concordataria, il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato, stante il termine previsto dall’art. 18 cit., in tal modo precludendosi una più agile possibilità di soluzione della crisi di impresa. In definitiva, se è vero che il tribunale è chiamato a verificare, tra l’altro, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri una utilità a ciascuno di essi, non si vede per quale ragione il piano non possa essere rivisto e rimodulato prima della omologazione, proprio per rispettare la causa del concordato, che si identifica con l’utilità per i creditori.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. D.
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