Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31676 - pubb. 17/07/2024
Acquisizione al fallimento mediante trascrizione di quote di società a responsabilità limitata
Tribunale Catania, 11 Luglio 2023. Pres. Sciacca. Est. Laurino.
Fallimento - Atti a titolo gratuito - Acquisizione al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento - Quote di società a responsabilità limitata - Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese
L’art. 64 non menziona gli atti di cessione dei beni immobili o dei beni mobili registrati (come l’art. 2929 bis c.c.), individua solo la trascrizione della sentenza di fallimento che assolve una doppia funzione: a monte quella di circoscrivere l’ambito oggettivo della tutela, a valle quello di descrivere la modalità in cui si realizza questa tutela.
Per quanto sia vero che trascrizione ed iscrizione assolvano istituti differenti, strutturalmente, perché la trascrizione si compone altresì di una nota in doppio originale e funzionalmente, perché l’iscrizione è generalmente riguardata come la modalità costitutiva dell’ipoteca, si deve tuttavia ritenere che, quando l’art. 64 fa riferimento alla trascrizione della sentenza di fallimento, in realtà utilizza un termine atecnico, che non vuole circoscrivere l’ambito di applicazione della norma ai soli beni immobili o ai beni mobili registrati, ma che al contrario vuole assicurare la medesima tutela alla massa dei creditori, ogni qual volta un regime pubblicistico con efficacia dichiarativa opponibile ai terzi sia previsto come regime di circolazione del bene, qualsiasi bene sia, mobile o immobile, materiale o immateriale.
È quindi possibile utilizzare l’art. 64 , comma 2, l.f. con riferimento alle quota di società a responsabilità limitata semplicemente trascrivendo la sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese [nel caso di specie con riferimento alle quote conferite dal fallito in trust]. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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