Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27169 - pubb. 15/03/2022
La qualificazione di un documento come titolo esecutivo avviene in base ad un approccio fondato sulla sussistenza dei requisiti ex art. 474 c.p.c.
Tribunale Verona, 15 Febbraio 2022. Est. Burti.
Titolo esecutivo - Stragiudiziale
La formula esecutiva, che viene rilasciata dal competente pubblico ufficiale sulla base di un controllo attinente alla mera perfezione formale dell’atto (cfr. art. 153 disp. att. c.p.c.), non costituisce un elemento indefettibile affinché un titolo esecutivo giunga ad esistenza: la qualificazione di un documento come titolo esecutivo avviene, di fatti, in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c., rispetto ai quali la formula di cui all’art. 475 cod. proc. civ. non aggiunge nulla in termini di valore sostanziale dell’atto cui è apposta, riverberandosi in un requisito formale esterno ed ulteriore ad un atto già formato che, già di per sé, possiede (o eventualmente non possiede) i requisiti formali e sostanziali contemplati dall’art. 474 c.p.c. e dalle norme richiamate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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