Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5302 - pubb. 13/06/2011

Recesso del socio e disaccordo tra le parti sulla determinazione della quota

Tribunale Pavia, 08 Aprile 2011. Est. Lambertucci.


Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Rimborso della quota - Determinazione del valore della quota - Applicazione dell'articolo 2473, comma tre, c.c. - Disaccordo tra le parti - Necessità.

Società a responsabilità limitata - Esclusione del socio - Contestuale determinazione della quota di recesso - Mancata impugnazione della delibera - Abbandono della causa - Accettazione del valore.



L’art. 2473, comma 3, c.c. secondo cui “i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”, ha per presupposto applicativo la sussistenza di un disaccordo tra le parti nella determinazione della quota. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

La mancata impugnazione della delibera assembleare di esclusione del socio e contestuale determinazione della quota di recesso, o l’abbandono della causa inizialmente coltivata, costituisce manifestazione inequivocabile di accettazione della determinazione del valore della quota rendendo senza effetto la diversa valutazione effettuata in sede di procedimento ex art. 2473 c.c.. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Andrea Balba


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