Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25221 - pubb. 01/05/2021
Esecuzione immobiliare ed effetti dell’art. 83 del decreto-legge 18/2020
Tribunale Bari, 12 Giugno 2020. Est. Cutolo.
Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Atti compiuti nel periodo di sospensione - Attività consentite - Limiti
La sospensione dei termini ex art. 83 D.L. 18/20 ha avuto il limitato significato di “sterilizzare” la giuridica rilevanza dell’arco temporale compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (poi 11 maggio 2020), cioè di escludere ogni sua rilevanza nell’apprezzamento di atti il cui mancato compimento, in un determinato lasso temporale, comporti per tali soggetti conseguenze deteriori, le quali, con identità di ratio, devono essere evitate anche in capo ai gestori della pubblicità su siti internet e piattaforme per le vendite telematiche.
Nel periodo di sospensione, possono essere svolti gli ordinari compiti dell’esperto stimatore, del custode giudiziario, del professionista delegato, del gestore dei siti internet e del gestore della piattaforma per le vendite telematiche, purché nell’osservanza delle regole di prevenzione collettiva del distanziamento sociale, dell’uso di dispositivi di protezione e dell’evitare riunioni o assembramenti di persone.
In linea generale, l’art. 83 D.L. n. 18/2020 non pone alcun impedimento allo svolgimento delle operazioni di vendita nel periodo di sospensione straordinaria e, a maggior ragione, nel periodo c.d. “cuscinetto” (dal 16 aprile, poi 12 maggio, al 30 giugno 2020, poi 31 luglio), sia che alle stesse presieda il delegato, sia che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto necessario trattenerle innanzi a sé.
La deliberazione sull’offerta (art. 572 c.p.c.) e l’eventuale gara fra più offerenti (art. 573 c.p.c.) non danno luogo a una “udienza” in senso proprio e quindi non sono interessate dal differimento ex officio imposto dall’art. 83, co. 1, D.L. n. 18/2020.
L’attività del Delegato è retta dalla delega (lex specialis) fintanto che la stessa non è revocata o modificata, senza che le norme sopravvenute possano incidere direttamente sul compimento delle operazioni di vendita affidate al professionista (sul punto, v. Cass., n. 24570/2018, per cui le operazioni delegate sono insensibili allo jus superveniens). (Pierfrancesco Marasciulo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Pierfrancesco Marasciulo
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