Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21065 - pubb. 15/01/2019

Giuramento decisorio in appello: ammissibile solo se realmente decisorio e deferito su fatti leciti oggetto di causa

Appello Bologna, 07 Agosto 2018. Pres., est. Benassi.


Processo civile – Giuramento decisorio – Mancanza del requisito della decisorietà – Inammissibilità – Sussiste – Deferito in sede di gravame su fatto nuovo – Inammissibilità – Sussiste – Avente ad oggetto fatti illeciti – Inammissibilità – Sussiste



La formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’ “an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. È pertanto inammissibile il giuramento decisorio che difetta del requisito della decisorietà.

È altresì inammissibile l giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l’introduzione di un “quid novum” nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, trovando il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che al quello suppletorio, e si estende a qualunque ipotesi di illiceità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianantonio Tassinari


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