Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15583 - pubb. 20/07/2016
Riconvenzionale non discussa in sede di mediazione obbligatoria
Tribunale Verona, 12 Maggio 2016. Est. Vaccari.
Processo civile – Mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2012 – Applicabilità alla domanda riconvenzionale non discussa nella precedente mediazione instaurata dall’attore
L’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale cd. inedita, se anch’essa soggetto a mediazione ai sensi dell’art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010. Infatti, l’esclusione della domanda del convenuto dall’ambito di applicazione di tale norma provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto, del tutto illegittima.
Il termine “convenuto” utilizzato dall’art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 per indicare il soggetto che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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