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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28218 - pubb. 17/11/2022

Utilizzo dell’indirizzo PEC riportato in uno degli elenchi pubblici per finalità diverse da quelle per le quali l’elenco è stato istituito

Tribunale Padova, 22 Luglio 2022. Est. Maiolino.


Notificazioni – Notificazione ad indiritto PEC – Limite della finalità per la quale l’elenco degli indirizzi è stato istituito



La lettura delle norme istitutive degli elenchi pubblici degli indirizzi PEC consente di affermare che le previsioni di utilizzo non sono rigidamente predeterminate a priori (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest’ultimo espressamente nato “al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni”): l’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 non costituisce quindi una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un’efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell’avvocato, ma svolge una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva.

Del resto, le notificazioni dell’avvocato di cui alla l. n. 53/1994 non possono ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini né possono ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in termini di riduzione dei costi della lite a carico del cliente) né, infine, “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati”: cosicché l’art. 16-ter consente di notificare con le modalità descritte dall’art. 3 bis l. n. 53/94 gli atti giudiziari riconducibili a quelli ex art. 1 l. n. 53/94 (in materia civile, amministrativa e stragiudiziale) ad ogni cittadino che abbia iscritto la propria PEC in uno dei registri risultanti dai pubblici elenchi.

L’utilizzo a fine notificatorio dell’indirizzo pec riportato in uno degli elenchi pubblici richiamati dal citato art. 16 ter può dunque avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis l. n. 53/94 anche al di fuori dell’ambito “proprio” per il quale ciascun indirizzario pec è stato istituito.

[Fattispecie in tema di notificazione di un atto in materia civile che il Tribunale ha ritenuto validamente effettuata ad un cittadino munito di indirizzo pec inserito nel registro INIPEC, senza che assuma rilievo l’argomento del contendere, quindi a prescindere dal fatto che l’atto giudiziale attenga ad una controversia relativa all’attività professionale o imprenditoriale del destinatario; il Tribunale afferma pertanto che non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che, poiché l’indirizzo pec registrato su INIPEC appartiene solo a persone che rivestano la qualità di imprenditori e professionisti, detto indirizzo possa essere utilizzato solo per atti relativi a detto ambito e non per controversie attinenti vicende personali dell’imprenditore/professionista. Non vi sono quindi limiti all’utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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