Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9862 - pubb. 08/01/2014

Legittimazione processuale del liquidatore di società estinta e diritto alla difesa

Cassazione civile, sez. VI, 17 Dicembre 2013, n. 28187. Est. Bognanni.


Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Domanda giudiziale introdotta dal liquidatore - Improponibilità - Cessazione del potere di rappresentanza - Venir meno della successione dei soci alla società.

Diritto alla difesa - Legittimazione a stare in giudizio del legale rappresentante di ente inesistente - Sussistenza - Condizioni e limiti.



La domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è improponibile. L'effetto estintivo che inevitabilmente ne deriva, - e che, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 1 gennaio 2004, e si produce, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione- determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti (Cfr. anche Cass. Ord. n. 22863 del 03 novembre 2011; Cass. Sez Un. n. 4060 del 2010). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, qualora un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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