L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9853 - pubb. 06/01/2014

Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice

Corte Costituzionale, 19 Luglio 2013, n. 223. Est. Mazzella.


Arbitrato e compromesso – Rapporti tra arbitrato e processo – Effetti sostanziali della domanda – Conservazione.



E’ incostituzionale l’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile, con particolare riferimento a quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all’arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi dell’art. 24 Cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. La norma censurata, non consentendo l’applicabilità dell’art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all’arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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