Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9654 - pubb. 06/11/2013

Poteri istruttori del giudice del lavoro e valutazione discrezionale non sindacabile dal giudice di legittimità

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Agosto 2013, n. 19205. Pres., est. Maisano.


Processo del lavoro - Poteri istruttori del giudice - Contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità - Giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

Processo del lavoro - Poteri istruttori del giudice di merito - Sindacabilità da parte del giudice di legittimità - Vizio di motivazione.

Processo del lavoro - Poteri istruttori del giudice di merito - Potere dovere del giudice di disporre d'ufficio atti istruttori per superare l'incertezza - Irrilevanza di preclusioni e decadenze.

Rapporto di lavoro - Procedimento disciplinare - Giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato - Valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e della adeguatezza della sanzione - Giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità.



Nel rito del lavoro l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale del giudice di merito.

L'esercizio di poteri istruttori d'ufficio del giudice di merito è sindacabile da parte del giudice di legittimità solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., qualora la sentenza di merito non adduca adeguata motivazione sul ricorso a detti poteri.

Nel rito del lavoro ove il giudice reputi insufficienti le prove acquisite su istanza di parte non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio ad atti istruttori per superare l'incertezza circa i fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni e decadenze in danno delle parti.

In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione ed è giudizio di merito sottratto al sindacato del giudice di legittimità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del'Avv. Massimiliano Elia


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