Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9338 - pubb. 29/07/2013

Privilegio professionale, domanda di ammissione al passivo presentata dallo studio e individuazione delle prestazioni svolte personalmente dal singolo associato

Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2013, n. 17207. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Privilegio del professionista - Domanda di ammissione al passivo presentata dallo studio professionale - Presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale - Prova contraria - Ammissibilità - Individuazione delle prestazioni svolte personalmente dal singolo associato.



La proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento, una mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio, e, in simile evenienza, non può precludere di per sé il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. La stretta correlazione posta dal disposto dell'art. 2751 bis, n. 2 c. tra il privilegio e la causa del credito consente di valorizzare l'interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare l'interpretazione della voluntas legis, estendendone l'applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base di un percorso esegetico ritenuto in giurisprudenza ammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli



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