Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8972 - pubb. 22/05/2013
Liquidazione del compenso all'avvocato e parere obbligatorio del Consiglio dell'Ordine
Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2013, n. 11232. Est. Di Amato.
Avvocato e procuratore - Compenso - Liquidazione giudiziale - Criteri - Compenso inferiore al minimo tariffario - Ammissibilità - Condizioni.
L’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, nel prevedere che il giudice liquida le spese di giudizio ed i compensi professionali “in caso di liquidazione giudiziale … sulla base della tariffa professionale”, fa espressamente salve le tariffe professionali anche per il caso di liquidazione giudiziale del compenso nei rapporti tra il cliente ed il proprio avvocato. Nel vigore del predetto decreto, inoltre, il giudice, ove sussista una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario previsto, può liquidare un compenso inferiore ai minimi tariffari, in mancanza di un accordo tra il professionista e il cliente-curatore, solo in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell’Ordine.
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