Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8171 - pubb. 03/12/2012
Effetto devolutivo pieno del reclamo contro la sentenza di fallimento e mancata comparizione del reclamante all'udienza di trattazione
Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2012. Est. Didone.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Reclamo ex art. 18 legge fall. modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - In caso di mancata comparizione del reclamante all'udienza di trattazione - Decisione nel merito del reclamo - Necessità.
ei giudizi in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall. denominando l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come "reclamo", in luogo del precedente "appello", questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, dovendosi applicare le norme sul reclamo, in quanto non derogate dall'art. 18 legge fall., vale il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o - come nella specie - di "non luogo a provvedere". (massima ufficiale)
Il testo integrale
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea
Massimario, art. 18 l. fall.
Massimario, art. 342 c.p.c.
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