Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7299 - pubb. 13/06/2012
Condotta tenuta dopo la separazione quale elemento di valutazione della condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità
Cassazione civile, sez. I, 04 Giugno 2012. Est. Campanile.
Separazione – Condotta tenuta da un coniuge dopo la separazione e in prossimità di essa – Valutazione in termini di elemento per apprezzare e giudicare la pregressa condotta nel giudizio di addebito – Sussiste.
Separazione – Condotta tenuta da un coniuge di lesione dei beni fondamentali della persona – Addebito – Sussiste.
La condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Le gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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