Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7225 - pubb. 30/05/2012
Provvedimenti in materia di affidamento dei minori e loro ascolto nel giudizio
Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2012, n. 7773. Est. Campanile.
Affidamento e collocamento del minore adolescente – Volontà dallo stesso espressa – Prevalenza nella valutazione del giudice – Sussiste.
Premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve rimarcarsi che, attesa la primazia “dell’interesse morale e materiale” della prole stessa, la norma contenuta nell’art. 155 sexies, primo comma, nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento (Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi: si impone, tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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