Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7080 - pubb. 04/04/2012

Occupazione abusiva di immobile e onere della prova del danno subito

Cassazione civile, sez. III, 29 Marzo 2012, n. 5058. Est. Frasca.


Occupazione abusiva – Danno in re ipsa – Non sussiste – Danno-evento.



Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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