Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7013 - pubb. 07/03/2012

Il termine a comparire dell’opposto è ridotto alla metà solo quando è ridotto anche il termine di comparizione

Cassazione civile, sez. II, 16 Febbraio 2012, n. 2242. Est. Giusti.


Interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire ridotto - Necessità.



Per effetto della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, primo comma, cod. proc. civ., dettata dall’art. 2 della l. 29 dicembre 2011, n. 218, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 163bis c.p.c.

Massimario, art. 165 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


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