Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6915 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 1987, n. 174. Est. Cautillo.
Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Delle azioni - In genere - Modificazioni dell''atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Aumento del capitale - In genere - Emissione di nuove azioni - Collocazione presso terzi per un importo superiore al valore nominale - Opzione - Limiti - Rinuncia all''esercizio del diritto di opzione - Condizioni - Sussistenza - Accertamento - Criteri.
Nel caso in cui le nuove azioni emesse da una società, in Sede di aumento del capitale, vengano collocate presso terzi per un importo superiore al valore nominale, ed al fine di stabilire se lo amministratore, in tale rapporto con i terzi acquirenti, abbia agito solo in rappresentanza della società, riscuotendo un "sopraprezzo" di pertinenza della società medesima (come tale da iscriversi in bilancio ai sensi ed agli effetti dell''art. 2430 cod. civ.), in esecuzione di deliberazione esclusiva o limitativa del diritto d''opzione dei soci, ovvero abbia agito anche in qualità di mandatario dei soci stessi, percependo quel maggior importo a titolo di compenso loro dovuto per la rinuncia all''Esercizio del diritto d''opzione, occorre tenere presente che la prima delle indicate ipotesi postula che la suddetta deliberazione sia adottata contestualmente all''aumento di capitale, nonché per uno specifico ed evidenziato interesse della società giustificativo del sacrificio del diritto dei soci (art. 2441 quinto e sesto comma cod. civ., modificato con d.P.R. 10 febbraio 1986 n. 30), mentre la seconda richiede una convenzione, alla quale abbiano partecipato i titolari del diritto d''opzione per il conferimento di quel mandato. (massima ufficiale)