Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6887 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2007, n. 10121. Est. Panzani.


Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - Acquisto o pegno delle proprie quote - Diritto di prelazione - Intestazione fiduciaria - Retrocessione - Prelazione - Diritto - Esclusione - Fondamento.



La clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata è dettata nell'interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale; peraltro, in caso di retrocessione di quote oggetto di intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, mutamento nelle persone dei soci, operando il fiduciante nell'interesse e secondo le istruzioni del mandante; pertanto, il fiduciante, che sia titolare di proprie quote, non può invocare il diritto di prelazione, in quanto il trasferimento delle quote al mandante fa parte del "pactum fiduciae". (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GASSER SUSANNE, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 33, presso l'avv. Annechino Marco, che la rappresenta e difende con l'avv. prof. Giuliano Scarsella del foro di Firenze, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAZZETTI Italo,
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1096/03 del 23.6.2003;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/2/07 dal Relatore Cons. Dr. Luciano Panzani;
Udito l'avv. G. Scarselli per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.2.1998 Mazzetti Italo conveniva in giudizio Susanne Gasser, esponendo che il 30 marzo 1990 con rogito notaio Cirri veniva costituita la Formulas s.r.l. con un capitale sociale di L. 25.000.000, avente ad oggetto la trasformazione di nastri adesivi e la commercializzazione di prodotti per imballaggio, nella quale egli aveva deciso di reinvestire le risorse e l'esperienza investite nella PAIT, società entrata in crisi dopo un iniziale periodo di prosperità; che, non intendendo figurare direttamente, aveva intestato la propria quota del 90% a persona di sua fiducia, tale Giorgio Brunero, mentre nel 1991 faceva ingresso nella società, dapprima come traduttrice e quindi come amministratrice, la Gasser; che dopo l'ingresso di nuovi soci, tra cui la moglie di esso Mazzetti, la Gasser e tali Damiani e Colotto erano subentrati come interposte persone, prestanomi delle sue quote;
che il risultato era stato ottenuto con tre scritture private di vendita che servivano ad elidere l'acquisto delle quote effettuato dai prestanome, tra cui, in particolare, ocello con la Gasser che, formalmente intestataria del 30% della quota sociale, ne cedeva il 27%, restando proprietaria del 3% della partecipazione sociale; che la Gasser aveva cominciato a comportarsi come titolare effettiva della quota societaria fiduciariamente intestatale, eludendo l'invito rivoltole nel giugno 1994 a presentarsi davanti al notaio per ufficializzare la reale situazione proprietaria delle quote. Chiedeva quindi accertarsi essere egli proprietario del 27% della quota sociale della Formulas s.r.l. intestata alla convenuta nonché la condanna generica di quest'ultima al risarcimento danni. La Gasser chiedeva il rigetto delle domande attrici, assumendo che il Mazzetti non aveva mai posseduto alcuna quota della Formulas s.r.l. Alla causa veniva riunita quella proposta dalla Gasser per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di cessione della propria quota del 27% al Mazzetti per violazione dell'art. 2479 c.c., comma 4, in relazione agli artt. 1350 e 1418 c.c. per essere il contratto stesso, oltre che privo di data certa, privo del requisito della redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 11.8.2001, individuato il "Thema decidendum" nella esistenza di un patto fra le parti in causa avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria reale in capo alla Gasser del 27% delle quote della soc. Formulas in realtà appartenenti al Mazzetti e rilevato che la prova dell'intestazione fiduciaria non è soggetta a requisiti di forma e che la scrittura privata con sottoscrizione autenticata è richiesta solo per l'opponibilità del trasferimento alla società, ma non anche per il trasferimento delle quote sociali che è un atto negoziale a forma libera, riteneva che dal complesso delle risultanze processuali - prove documentali, per testi e per presunzioni - emergesse l'intestazione fiduciaria in capo alla Gasser. Di conseguenza:
a) accertava la proprietà in capo al Mazzetti del 27% delle quote della Formulas s.r.l.; b) in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. ordinava alla Gasser il trasferimento al Mazzetti delle quote a lei fiduciariamente intestate; c) rigettava la domanda di accertamento avanzata dalla convenuta, nonché la domanda risarcitoria avanzata dal Mazzetti perché non provata. La Corte d'appello di Firenze con sentenza 23.6.2003 respingeva l'appello della Gasser osservando che sussisteva la prova dell'intestazione fiduciaria delle quote, avuto riguardo al fatto che l'appellante non aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'atto di retrovendita, di cui aveva eccepito la nullità per vizi di forma, all'esistenza di analoghi atti posti in egsere dagli altri prestanome ed al tenore delle prove testimoniali esperite. Ad avviso della Corte di merito la cessione delle quote nei rapporti tra le parti non era soggetta ad alcun requisito di formar richiesto soltanto per renderla opponibile alla società; la mancanza della data sulla scrittura non era causa di nullità; la prova dell'interposizione poteva essere data con ogni mezzo e quindi anche con testimoni. Era vero che il Mazzetti aveva adottato difese contrastanti perché da un lato aveva dedotto che nella specie sussisteva interposizione reale e non fittizia, dall'altro in primo grado aveva parlato di simulazione dell'atto di compravendita, dall'altro ancora aveva proposto domanda ex art. 2932 c.c. perché fosse ordinato alla Gasser, quale proprietaria delle quote, di trasferirle in suo favore. Tuttavia tali contraddizioni non impedivano al giudice di procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed era acclarato che nella specie intercorreva interposizione reale, perché nessuna delle parti aveva posto in discussione la circostanza. Nel negozio fiduciario veniva trasferita la proprietà ed. esterna ed ufficiale, con attribuzione al fiduciario della legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati nelle quote nei confronti della società e dei terzi, ma con mantenimento della titolarità interna nei rapporti tra le parti. La Corte d'appello, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, limitava la pronuncia all'accertamento della proprietà del 27% delle quote in capo al Mazzetti e condannava la Gasser al risarcimento dei danni, da determinarsi in separato giudizio. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Gasser, articolando cinque motivi. Il Mazzetti non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 112, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte d'appello non avrebbe pronunciato sul motivo d'appello con cui essa aveva chiesto la declaratoria d'illegittimità dell'ordinanza 8.2.2000, ammissiva delle prove per testi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1414, 2700, 2722, 2729 c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4. Contesta che la prova testimoniale fosse ammissibile sia perché era questione di interposizione fittizia di persona, che costituisce una simulazione in senso soggettivo sia perché in ogni caso non poteva darsi prova per testi in contrasto con il tenore di un documento, nella specie l'atto pubblico di vendita. Del pari non poteva trovare ingresso la prova per presunzioni, quale era l'annotazione a libro soci del trasferimento dal Brunero alla Gasser, non fornendo tale annotazione prova diretta del diritto azionato dal Mazzetti. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 1, e difetto di motivazione sul punto.
Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai testi Calamai e Brunero non sarebbe stato possibile dedurne che la Gasser era soltanto una fiduciaria del Mazzetti. Ancora la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei testi De Ciutis e Mercuri di non sapere nulla dei fatti di causa.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. perché la Corte non avrebbe considerato la nullità della retrovendita perché effettuata in violazione del diritto di prelazione in favore degli altri soci risultante dall'art. 6 dello statuto sociale. Non sarebbe fondato quanto affermato dalla Corte d'appello in ordine al fatto che la Gasser, quale parte della scrittura, sarebbe stata priva di legittimazione a far valere la nullità, posto che l'art. 1421 c.c. attribuisce la legittimazione a chiunque vi abbia interesse. Ancora sarebbe errata l'ulteriore argomentazione della Corte di merito secondo la quale non vi sarebbe stata violazione del diritto di prelazione perché il Mazzetti era socio di maggioranza, perché in primo luogo ciò non era vero ed in secondo luogo la clausola statutaria attribuiva il diritto di prelazione a tutti i soci, in proporzione alle quote possedute. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ancora violazione dell'art. 1418 c.c. dolendosi che la Corte d'appello non abbia accolto tale eccezione fondata sul difetto di data della scrittura di retrovendita. Nella specie la nullità non sarebbe derivata dalla mancanza di data in se, ma dal fatto che in tal modo al Mazzetti era attribuito il diritto di determinare a suo arbitrio la data dell'atto, in quanto "in bianco" in uno dei suoi elementi fondamentali, l'atto sarebbe stato mallo per indeterminatezza e difetto di volontà contrattuale.
2. Il primo motivo non è fondato.
La Corte d'appello, contrariamente all'assunto della ricorrente, ha pronunciato sull'eccezione d'inammissibilità della prova testimoniale, oggetto di uno dei motivi di gravame, osservando che la prova dell'intestazione fiduciaria delle quote sociali non è soggetta a requisiti di forma e può esser data con ogni mezzo, ivi compresa la prova testimoniale.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta appunto la conclusione cui è pervenuta la Corte, ma il motivo è in parte inammissibile, perché sostiene che nella specie fosse questione di interposizione fittizia senza peraltro muovere censure alla motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto che si trattasse di interposizione reale, in parte infondato. Trattandosi di interposizione reale, infatti, non trovano applicazione i limiti di prova della simulazione tra le parti previsti dall'art. 1417 c.c. L'interposizione reale si configura quando un soggetto interposto, d'intesa con altro soggetto (interponente), contratta in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto dall'interponente o da un terzo con l'obbligo derivante dal rapporto interno con l'interponente di trasmettere o ritrasmettere a quest'ultimo i diritti così acquistati (cfr. Cass. 14.5.1990, n. 4118). In questo caso la prova dell'interposizione incontra soltanto i limiti propri del negozio posto in essere tra interponente ed interposto, in virtù del quale l'interposto deve ritrasferire i diritti acquistati all'interponente. Nel caso della cessione di quote di s.r.l., come nel caso di specie, l'art. 2479 c.c. vigente all'epoca dei fatti, come oggi l'art. 2470, regola la forma del trasferimento perché lo stesso sia opponibile alla società, ma nei rapporti tra le parti è pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che in virtù del principio generale di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso da esse manifestato (Cass. 10.11.1998, n. 11296; Cass. 11.3.2003, n. 3556).
Ne deriva che correttamente la Corte d'appello ha considerato la scrittura privata senza data di cessione delle quote, intervenuta tra la Gasser ed il Mazzetti, ritenendo dimostrata l'interposizione reale alla luce del comportamento processuale delle parti, che sostanzialmente non avevano contestato l'esistenza dell'interposizione, deducendo la Gasser soltanto vizi formali, e dell'esito delle prove testimoniali. Va sottolineato a questo proposito che esattamente la Corte di merito ha ritenuto che il difetto di data della scrittura contenente la retrovendita non determinasse la nullità del contratto, non comminata da nessuna norma di legge. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che in tal modo l'acquirente Mazzetti acquistava il diritto potestativo di inficiare il trasferimento delle quote in capo alla Gasser, e che ciò avrebbe comportato la nullità del negozio per indeterminatezza e per difetto della volontà negoziale. In proposito è sufficiente osservare che l'eccezione di nullità del negozio viene formulata in questi termini per la prima volta in sede di legittimità, si che il motivo è inammissibile.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta le conclusioni cui la Corte d'appello è pervenuta nell'esame delle risultanze della prova testimoniale, deducendo violazione dell'art. 116 c.p.c., e vizio di motivazione, ma è palese che in realtà essa non svolge alcuna censura sulla motivazione della sentenza impugnata e pretende soltanto di proporre un'interpretazione della prova diversa da quella cui è pervenuto il giudice di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Infine con il quarto motivo la ricorrente lamenta la nullità della scrittura di retrovendita perché stipulata in violazione del diritto di prelazione riconosciuto in proporzione alla quota posseduta a tutti i soci dall'art. 6 dello statuto sociale. Sul punto la Corte territoriale ha sottolineato che la Gasser, quale parte del contratto, aveva dato causa alla nullità e pertanto non poteva eccepirla ed ha aggiunto che in ogni caso, essendo il Mazzetti socio di maggioranza, non vi era stata violazione del diritto di prelazione.
Il motivo non è fondato, anche se la motivazione addotta dal giudice di merito deve essere corretta.
La Corte d'appello ha affermato che la ricorrente non poteva eccepire la nullità avendovi dato causa, ma tale principio, affermato dall'art. 157 c.p.c. in materia processuale, non può essere invocato per quanto attiene alle nullità di carattere sostanziale, ove occorre soltanto guardare alla sussistenza dell'interesse di chi deduce la nullità del negozio ex art. 1421 c.c..
È da ritenere che nel caso di specie la violazione del patto di prelazione non possa essere invocata. La Corte di merito ha accertato che il trasferimento, pur reale, delle quote era avvenuto fiduciae causa, si che la Gasser era tenuta ad operare nell'interesse del mandante Mazzetti. La clausola di prelazione è dettata nell'interesse dei soci che intendono in questo modo garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale. Ma è evidente che nel caso dell'intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, alcun mutamento nelle persone dei soci, posto che il fiduciante è tenuto ad operare nell'interesse e seguendo le istruzioni del mandante, rispondendo altrimenti dei danni.
Deve dunque escludersi che il trasferimento delle quote dalla Gasser al Mazzetti, effettuato con la scrittura privata intervenuta tra le parti priva di data, possa essere impugnato dalla ricorrente per violazione del diritto di prelazione dei soci, essendo esso parte integrante del pactum fiduciae.
il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007