Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6479 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2004, n. 4113. Est. Gilardi.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere - Società di persone - Liquidatori - Nomina - Decreto del presidente del Tribunale - Atto di volontaria giurisdizione - Natura decisoria - Esclusione - Anche in caso di disaccordo tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento - Conseguenze - Ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina - Società di persone - Liquidatori - Nomina - Decreto del presidente del Tribunale - Atto di volontaria giurisdizione - Natura decisoria - Esclusione - Anche in caso di disaccordo tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento - Conseguenze - Ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone, ai sensi dell'art. 2275 cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta 'incidenter tantum', può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva ne' l'intervenuto scioglimento ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.F. DI GOLFARI LUCIANO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, FABBRI ORETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso l'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato FLAVIA BAGNARA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GOLFARI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CARONCINI 27, presso l'avvocato FLAMINIO SENSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO DE LORENZI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di RAVENNA, depositato il 05/03/01;
udita la relazione dalla causa svolta nella Camera di consiglio il 19/05/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che con ricorso depositato il 18 dicembre 2000 Luciano Golfari, già socio della G.F. di Golfari Luciano & C. s.n.c, chiedeva al Presidente del Tribunale di Ravenna la nomina di un liquidatore della s.n.c. assumendo che si fosse verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2272, n. 4 c.c. e che ad esso ricorrente - receduto dalla società con atto del 9 novembre 1999 - non era stata pagato il valore della quota.
La s.n.c. e la socia Fabbri Oretta depositavano una memoria eccependo l'inammissibilità della domanda attesa la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società e la contestazione, sollevata con la memoria medesima, in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso;
rilevato che con decreto del 3/5 marzo 2001 il Presidente del Tribunale di Ravenna nominava il liquidatore, e che avverso tale decreto la G.F., di Golfari Luciano & C. s.n.c. e Fabbri Oretta hanno proposto ricorso ex art. 111, secondo comma, della Costituzione chiedendo la cassazione del provvedimento. Ha resistito Golfari Luciano depositando controricorso e chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, comunque, rigettato;
rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con ordinanza in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 c.p.c. e 138 disp. att. c.p.c.;
RITENUTO
che, secondo l'insegnamento ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 26 luglio 2002, n. 11104, il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone ai sensi dell'art. 2275 c.c., non è suscettibile di ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva ne' l'intervenuto scioglimento ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004