Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6477 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 23 Maggio 2006, n. 12114. Est. Finocchiaro.
Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Trasformazione in impresa individuale - Esclusione - Scioglimento - Successione nel processo ai sensi dell'articolo 111 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di società in nome collettivo.
Una società di persone non può trasformarsi in senso tecnico in una impresa individuale nè, in caso di scioglimento di una società di persone, è ipotizzabile una successione nel processo ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ.. (Fattispecie in tema di società in nome collettivo). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4267/02 R.G. proposto da:
PERSONNETTAZ Piero, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 57, presso l'avv. Macconi G. Franco, che lo difende unitamente all'avv. Gianfranco Di Garbo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CITROEN Italia s.p.a., in persona del diretto Gestione e Informatica Dott. Geatti Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ezio n. 24, presso l'avv. Pezzano Giancarlo, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Lauras Squinzi, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SIAUTO di Personnetaz e C. s.n.c.;
- intimata -
e sul ricorso 3858/06 R.G. proposto da:
SIAUTO di Personnetaz e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante Personnetaz Piero, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 57, presso l'avv. G. Franco Macconi, che lo difende unitamente all'avv. Gianfranco Di Garbo, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CITROEN Italia s.p.a., in persona del diretto Gestione e Informatica Dott. Geatti Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ezio n. 24, presso l'avv. Giancarlo Pezzano, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Lauras Squinzi, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
PERSONNETTAZ Piero;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1491/01 del 16 gennaio - 7 giugno 2001 (R.G. 22/99).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 aprile 2006 dal Relatore Cons. Dr. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. G. Pezzano per la contoricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11 aprile 1994 la SIAUTO di Personnettaz e C. s.n.c. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano la Citroen Italia s.p.a..
Ha chiesto l'attrice fosse dichiarato l'inadempimento della convenuta al contratto 26 settembre 1986 inter partes (contratto in forza del quale essa SIAUTO era titolare di concessione per la rivendita di autovetture e parti di ricambio marca Citroen per la zona di Aosta) per non avere la società convenuta consegnato le vetture ordinate da essa istante, nonché la responsabilità della stessa in ordine alla risoluzione del contratto con atto unilaterale del 15 luglio 1993, con consequenziale condanna al risarcimento dei danni. Con lo stesso atto la SIAUTO ha spiegato, altresì, sia domanda diretta all'accertamento della concorrenza sleale posta in essere dalla Citroen Italia s.p.a. ai danni di essa concludente, sia ulteriore domanda volta a dichiarare la insussistenza, per compensazione con asseriti controcrediti, del credito di L. 25.751.851, vantato dalla controparte in sede stragiudiziale per pregresse forniture di parti di ricambio.
Costituitasi in giudizio la convenuta ha resistito a ogni avversa richiesta chiedendo fosse accertata la legittimità delle proprie iniziative svolgendo, altresì, domanda riconvenzionale diretta a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti (anche sotto il profilo dell'immagine aziendale) all'improvviso venire meno dell'unica concessionaria operante nella zona di Aosta nonché la condanna dell'attrice al pagamento della somma di L. 22.751.851 in ragione di crediti derivanti dal rapporto di concessione. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale ha rigettato le domande della società attrice, essendo stata raggiunta la prova che questa, contravvenendo al divieto di vendere veicoli nuovi, o immatricolati da meno di tre mesi a persone o società che acquistassero per rivendere, aveva venduto numerosissime autovetture alla Valfin s.r.l. che, a sua volta, le aveva rivendute nel paese di origine delle vetture stesse (Francia) e non sussistendo alcuna concorrenza sleale da parte della Citroen.
Con la stessa sentenza il tribunale ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale di danni, mentre ha accolto quella diretta al pagamento della somma di L. 22.751.851, non contestata e risultante dalla documentazione in atti.
Gravata tale pronunzia in via principale dalla SIAUTO s.n.c., nonché, per tuziorismo, dall'unico socio residuo dopo l'avvenuto scioglimento della società, PERSONNETTAZ Piero e, in via incidentale, dalla Citroen Italia s.p.a. la Corte di appello di Milano, con sentenza 16 gennaio - 7 giugno 2001 ha rigettato entrambi gli appelli.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso con atto 30 gennaio 2002 PERSONNETTAZ Piero nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale derivata dallo scioglimento e conseguente cancellazione della società SIAUTO di Personnettaz Piero e C. s.n.c., affidato a due motivi, illustrato da memoria. La Citroen Italia s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso. Disposta, con ordinanza 28 novembre 2005 la integrazione del contraddittorio nei confronti della SIAUTO s.n.c. quest'ultima, con atto 2 febbraio 2006 ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza 16 gennaio - 7 giugno 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
2. La controricorrente Citroen Italia s.p.a. ha eccepito, in limine, la inammissibilità del ricorso proposto da PERSONNETTAZ Piero, in quanto proveniente da soggetto non legittimato alla impugnazione, atteso che - come osservato in parte espositiva - la sentenza di primo grado è stata appellata dalla SIAUTO s.n.c., nonché, per tuziorismo, dall'unico socio residuo dopo l'avvenuto scioglimento della società, PERSONNETTAZ Piero.
3. L'eccezione è fondata.
Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da, o nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito (Cass. 23 agosto 2004, n. 16591; Cass. 14 marzo 2002, n. 3756). Certo quanto sopra si osserva essere pacifico, in causa, che la sentenza di primo grado è stata pronunziata nei confronti della SIAUTO di Personnetaz e C. s.n.c. e da quest'ultima società gravata con appello.
È evidente, pertanto, la carenza di legittimazione attiva, al presente ricorso, di PERSONNETTAZ Piero "nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale ... derivata dallo scioglimento e conseguente cancellazione della società SIAUTO di cancellazione della società SIAUTO di Personnettaz e C. s.n.c.". Contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume in ricorso, infatti, deve ribadirsi ulteriormente che alla cancellazione della società dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (Cass. 8 luglio 2004, n. 12553). Deriva, da quanto precede, pertanto, che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione (Cass. 12 giugno 2000, n. 7972; Cass. 21 agosto 2004, n. 16500; Cass. 15 giugno 1999, n. 5941; Cass. 2 aprile 1999, n. 3221; Cass. 13 luglio 1995, n. 7650).
Anche a prescindere da quanto precede deve evidenziarsi - altresì - che una società di persone non può trasformarsi in senso tecnico in una impresa individuale (Cass. 3 ottobre 2003, n. 14736) ne', in caso di scioglimento di una società di persone è ipotizzabile una successione nel processo ex art. 111 c.p.c..
Nè, da ultimo, può affermarsi - per ipotesi - che la legittimazione di PERSONNETTAZ Piero in proprio a impugnare la sentenza della Corte di appello di Milano, ora oggetto di ricorso per Cassazione deriva dalla circostanza che lo stesso ha, comunque, sottoscritto, in proprio, l'atto di appello.
Detto ultimo atto, in particolare, risulta proveniente, oltre che dalla SIAUTO s.n.c., "per quanto occorre possa" e "solo per tuziorismo" dalla ditta individuale Piero Personnetaz, cioè dal PERSONNETAZ in proprio.
In quella sede il PERSONNETAZ dava atto che nelle more del giudizio di primo grado la SIAUTO era stata sciolta per effetto del venire meno della pluralità dei soci, ma che "secondo l'opinione prevalente che fa una distinzione tra lo scioglimento ex art. 2722 c.c. e l'estinzione della società in nome collettivo, il venire meno della pluralità dei soci provoca solo lo scioglimento della società, mentre la sua estinzione avviene quando tutte le attività e le passività ad essa relative siano estinte" e precisando, per l'effetto, come anticipato che legittimata alla impugnazione era esclusivamente la SIAUTO s.n.c. e che esso PERSONNETAZ sottoscriveva l'impugnazione solo "per tuziorismo".
Pacifico quanto precede, è di palmare evidenza che l'appello proposto, in proprio, dal PERSONNETTAZ, avverso la sentenza del tribunale di Milano è inammissibile e che, non avendo lo stesso partecipato, in proprio al giudizio di primo grado, la partecipazione nel giudizio di appello del PERSONNETTAZ Piero deve qualificarsi intervento adesivo dipendente.
Non controverso quanto sopra, poiché, come assolutamente pacifico alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte (per superare la quale non sono state addotte, in ricorso, elementi di sorta), l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c,, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando l'intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti (tra le tantissime, cfr. Cass. 5 marzo 2003, n. 3258; Cass. 30 maggio 2002, n. 7914. Analogamente, Cass. 16 maggio 2002 n. 7180; Cass. 1 dicembre 1997 n. 12134) è palese che deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente, in grado di appello, di Personnettaz Piero, già socio della SIAUTO di Personnettaz e Co. s.n.c. e, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione da lui proposto in proprio.
4. Quanto al ricorso incidentale tardivo proposto dalla SIAUTO di Personnetaz e C. s.n.c. lo stesso che, comunque, anche ove ammissibile ha perso ogni efficacia a seguito della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, cfr. art. 334 c.p.c., comma 2, deve essere dichiarato inammissibile.
Anche per l'ammissibilità del ricorso incidentale, così come per il ricorso principale per cassazione - infatti - è indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poiché le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (in termini, ad esempio, Cass. 27 luglio 2005, n. 15672. Nello stesso senso, Cass, 29 luglio 2004, n. 14474; Cass. 19 aprile 2004, n. 7392).
Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie il ricorso incidentale della SIAUTO di Personnetaz e C. s.n.c. non contiene ne' la esposizione sommaria dei fatti della causa (cioè l'iter del processo nelle sue varie fasi, con l'indicazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, delle ragioni da queste invocate a fondamento delle proprie conclusioni" delle statuizioni adottate dai giudizi di merito, rispettivamente in primo grado e in appello) nè "i motivi per i quali" è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata, esaurendosi l'atto, del tutto irritualmente, nell'affermare che "la SIAUTO .. costituendosi in giudizio aderisce al ricorso già presentato da Piero PERSONNETTAZ quale suo successore e quindi pienamente legittimato, e, per quanto occorrer possa, richiamati tutti i motivi del ricorso svolge ricorso incidentale concludente come segue ...".
5. Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili entrambi;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 100,00 oltre Euro 7.000,00 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006.