Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6400 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 1991, n. 173. Est. Bibolini.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina - Azione di revoca del liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale ex art. 2275 cod. civ. - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soci - Sussistenza.
L'azione di revoca del liquidatore di una società di persone, nominato dal presidente del tribunale, "ex art. 2275 cod. civ., per superare la mancanza di accordo tra i soci, dà luogo ad un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soci, incidendo con effetto modificativo su un rapporto plurisoggettivo a carattere unitario. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Andrea VELA Presidente
" Paolo VERCELLONE Consigliere
" Domenico MALTESE "
" Alessandro ANGARANO "
" Giancarlo BIBOLINI Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ANGELA MARIA SARUBBI e ANTONIO SARUBBI elett.te dom.ti in Roma Via A. Valiero 12 c-o l'avv. Federico Parte, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Ugo Scuotto e Antonio Sarubbi giusta delega in atti
Ricorrente
contro
TUCCI GIOVANNI elett.te dom.to in Roma Via di Ripetta n. 66 c-o l'avv. Tantalo-Arsini, rapp.to e difeso dall'avv. Michele Tantalo giusta delega in atti
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 9.12.1985;
Udita la rel. svolta dal Cons. Dr. Giancarlo Bibolini;
Udito per il P.M. Dr. Paolo Dettori che ha concluso per nullità del giudizio di I e II grado per difetto del contraddittorio con conseguente rimessione degli atti al giudice di I grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per comprendere il significato del ricorso, occorre tenere conto di tre distinte vicende processuali, derivanti da un'unica premessa, e cioè:
in Stigliano era corrente la società di fatto F.lli G. e F. Sarubbi avente come soci i fratelli Giuseppe Sarubbi e Felice Sarubbi.
Il 26-10-1971 moriva Giuseppe Sarubbi i cui eredi, dopo avere eseguito, tramite notaio, l'inventario dei beni del de cuius, avevano chiesto che fossero adottati provvedimenti urgenti a loro tutela ed il Pretore, con provvedimento 13-1-1972, aveva revocato dalla funzione di amministratore della ditta F.lli Sarubbi il socio superstite Felice Sarubbi, nominando amministratore l'Avv. Giovanni Tucci.
I VICENDA.
Su giudizio promosso dagli eredi di Giuseppe Sarubbi, con domanda volta alla liquidazione della quota sociale, il Tribunale di Matera, pronunciando prima con sentenza parziale in data 4-3-74, dichiarava che la società era tenuta a corrispondere agli eredi il valore della quota sociale, quindi, con sentenza 11-2-78, condannava la società ed il socio superstite al pagamento della somma corrispondente al valore della quota del socio defunto.
La Corte di Appello di Potenza, decidendo la vicenda in via impugnativa con sentenza 6-3-79 e tenendo conto del fatto che il socio superstite, nelle more del giudizio, a norma dell'art. 2284 c.c. aveva disposto lo scioglimento della società e che, su ricorso presentato da Felice Sarubbi, l'Avv. Giovanni Tucci era stato nominato liquidatore della società con decreto presidenziale, sulla base di tali fatti, giova ripetere, la C.A. di Potenza riteneva che lo scioglimento del vincolo particolare del socio fosse assorbito dallo scioglimento della società e rigettava l'originaria domanda degli eredi volta alla liquidazione della quota sociale. La sentenza della C.A. di Potenza veniva confermata dalla Cassazione con sentenza 936 del 16-2-1981.
II VICENDA.
Con atto di citazione 13-7-1983 gli eredi di Giuseppe Sarubbi avevano convenuto davanti al Tribunale di Matera l'Avv. Giovanni Tucci perché gli venisse revocato l'incarico e il Tribunale di Matera, con sentenza 24-4-1975, aveva rigettato la loro domanda per difetto di legittimazione attiva. La sentenza, non impugnata, diventava definitiva.
III VICENDA CHE PORTA ALL'ATTUALE RICORSO.
Con atto di citazione notificato il 9-10-1981 Antonio ed Angela Maria Sarubbi, quali figli di Giuseppe Sarubbi, e la sig.ra Margherita Montano ved. Sarubbi, quale moglie del defunto, convenivano davanti al Tribunale di Matera l'Avv. Giovanni Tucci, liquidatore della società, per sentirgli revocare l'incarico. Il Tribunale di Matera, con sentenza 6-4-84, ritenuta la preclusione derivante dal giudicato di cui alla sentenza 24-4-75 (vicenda sub II ), rigettava la domanda degli attori. Proponevano appello contro detta sentenza i signori Antonio ed Angela Maria Sarubbi, sostenendo che erroneamente il giudice di prima istanza aveva ritenuto l'effetto preclusivo.
La Corte d'appello di Potenza, con sentenza n.. 201-85 rigettava l'appello, ritenendo sussistere la preclusione derivante dalla Sentenza 4-3-75 del Tribunale di Matera ex art. 2909 c.c., stante l'identità soggettiva ed oggettiva dei due giudizi. (II VICENDA) Avverso detta sentenza propongono ricorso la dott. Angela Maria Sarubbi ed il prof. avv. Antonio Sarubbi, deducendo un unico motivo, integrato da successiva memoria; si è costituita con controricorso l'avv. Giovanni Tucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 271 e 2909 c.c. nonché la falsa applicazione dell'art. 324 c.c., censurando la sentenza della Corte di merito per non avere tenuto conto del fatto che, per effetto dell'esercizio da parte del socio superstite del diritto potestativo di scioglimento (situazione che aveva trovato riconoscimento nelle sentenze della vicenda I), la posizione degli eredi era mutata da creditori della liquidazione, a quella di partecipi della liquidazione. Affermavano, inoltre, che non può formarsi giudicato su un presupposto processuale, qual'è la legittimazione, ed anche sotto detto profilo si sosteneva la censurabilità della sentenza impugnata.
Preliminare all'analisi del mezzo di ricorso, è l'esame dell'eccezione di nullità dei giudizi di merito, sollevata dal Pubblico Ministero, per omessa instaurazione originaria del contraddittorio nei confronti del socio superstite della s.d.f. Fratelli G. e F. Sarubbi, sig. Felice Sarubbi, socio la cui posizione integrerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in presenza dell'azione volta alla revoca dell'incarico al liquidatore della società.
Il carattere pregiudiziale della questione inerente alla regolare instaurazione del contraddittorio, il potere di esame d'ufficio in qualunque stato e grado del procedimento, indipendentemente dall'acquiescenza delle parti presenti e costituite (v. Cass. sent. n.. 2480-77; n.. 2615-78; n.. 2303-81), ne impongono la valutazione prima ancora delle situazioni inerenti alla legittimazione attiva emergenti dalla sentenza della Corte di merito e dell'incidenza suddetta posizione processuale delle pronuncie definitive precedentemente emesse.
Il problema posto, quindi, attiene alla posizione dei soci di una società di persone, nell'azione di revoca, per asserita giusta causa, del liquidatore promossa da uno di loro. Si tratta, in particolare, di valutare se una pronuncia di revoca del liquidatore possa utilmente essere data sulla base della sola presenza processuale dell'attore e del liquidatore, ovvero, come sostenuto dal P.M., la pronuncia sarebbe "inutiliter data" qualora il contraddittorio non fosse stato instaurato anche nei confronti degli altri soci, cui una sentenza di revoca sarebbe altrimenti inopponibile e nei cui confronti sarebbe inefficace; i soci, pertanto, si porrebbero in una situazione di litisconsorzio necessario così detto "sostanziale".
La questione si ricollega alla natura ed alle caratteristiche soggettive della situazione sostanziale dedotta in giudizio, situazione che, in quanto necessariamente comune a più persone o attinente ad un rapporto giuridico sostanzialmente unico, ma plurisoggettivo, di cui l'azione è diretta alla modificazione, renderebbe "inutiliter data" la sentenza senza la presenza processuale di tutti i soggetti del rapporto, in quanto il provvedimento, dovendo essere necessariamente unitario, o ha effetto per tutte le parti, o non ne ha per nessuna (v. Cass. sent. 13-4-1988 n.. 2934; sent. n.. 2926-86; n.. 4456-85; n.. 6826-83). La Corte ritiene, in conformità con la tesi espressa dal P.M., che una situazione di tal genere si ponga nel caso di specie. Ed invero, gli attori (attuali ricorrenti), quali eredi del socio di una società di fatto la cui compagine era costituita dai due fratelli Giuseppe e Felice Sarubbi, e la cui mancata integrazione ha comportato lo scioglimento della società, si legittimano all'azione, secondo le loro deduzioni, non quali soggetti aventi diritto alla liquidazione della quota sociale del loro dante causa, ma quali aventi diritto alla quota di liquidazione del patrimonio sociale. Essi si pongono, pertanto, secondo le loro prospettazioni in causa, nella stessa posizione del socio (sia pure per successione a titolo universale) di una società di persone in liquidazione, vantando gli stessi diritti che nella liquidazione competerebbe al socio loro dante causa. In virtù di detta legittimazione asserita, essi hanno chiesto la revoca del liquidatore della società.
L'azione proposta, peraltro, con la situazione legittimamente assunta, incide sull'oggetto di un rapporto negoziale complesso (il rapporto, per l'appunto, sociale) e necessariamente plurisoggettivo. Incide, in particolare, sul principio negoziale e consensualistico che regola, oltre alla fase genetica, la fase operativa della società di persone, ancorché si protragga dopo lo scioglimento (ma prima della cessazione), nella fase liquidatoria del patrimonio sociale e dei rapporti pendenti, principio consensualistico di un rapporto complesso plurisoggettivo di cui la stessa nomina (in via ordinaria), nonché lo stesso operare del liquidatore sono espressione, così come ne sono espressione gli effetti dell'attività liquidatoria.
Non per nulla la nomina del liquidatore, da parte dei soci (in via di normalità) richiede l'unanimità dei consensi (art. 2275 c.c.), così come unanimità dei consensi richiede la revoca della funzione, ancorché la relativa nomina fosse avvenuta ad opera del Presidente del tribunale (vedi Cass. sent. n.. 931-62); non per nulla, il processo formale di liquidazione è previsto nell'interesse esclusivo dei soci, i quali possono consensualmente anche evitarlo; non per nulla, infine, (art. 2276 c.c.) il rapporto tra società e liquidatori è della stessa natura di quello che lega la società agli amministratori, individuando un rapporto avente notevole somiglianza con quello di mandato collettivo (art. 1726 c.c.), dove le norme relative alla disciplina di detto contratto sono applicabili, in quanto non deroghino alla disciplina data al rapporto di società semplice (applicabile alla società di fatto). Se, quindi, in via ordinaria la nomina di un liquidatore è frutto di un mandato collettivo (e quindi di un unico rapporto con pluralità soggettiva da parte attiva) nella sua opera, nell'unitarietà necessaria del processo liquidatorio formale della società, corrisponde all'interesse collettivo dei soci, meramente conseguente deve ritenersi l'opinione che un'azione diretta alla revoca per asserita giusta causa (al cui esperimento ciascun socio è legittimato), incidendo su detto rapporto unitario e soggettivamente complesso, non può che instaurarsi nei confronti di tutti i soci, non potendo sussistere una funzione liquidatoria in atto per alcuni soci (quelli estranei al processo ed ai quali il giudicato non sarebbe opponibile), e cessata per altri, pur nell'unitarietà necessaria del procedimento formale di liquidazione. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi considerando, non tanto l'atto negoziale collettivo con cui la nomina del liquidatore si realizza, ma lo stesso contratto sociale che costituisce la matrice degli atti e delle funzioni esplicantesi nella fase liquidatoria. La base fondamentale su cui si innesta la fase liquidatoria, è lo stesso contratto sociale che, nella sua fase genetica, ed in quella operativa, ha ad oggetto anche il patrimonio sociale (sia come conferimenti iniziali, sia come acquisizioni successive), sul quale l'attività liquidatoria incide al fine precipuo di soddisfare l'interesse dei soci, in un'unitarietà di rapporto plurisoggettivo necessario.
Anche sotto questo profilo, quindi, la revoca del liquidatore, incidendo con effetto modificativo sull'oggetto di un rapporto unitario, o è efficace nei confronti di tutti i soci, o non è efficace per nessuno.
Si spiega, così, come anche la revoca di un liquidatore di nomina del Presidente del tribunale ex art. 2275 c.c., effettuata per superare la mancanza di accordo tra i soci in virtù di un principio di funzionalità che emerge in mancanza di consenso unitario, non è estranea alla situazione litisconsortile necessaria di tutti i soci, incidendo essa comunque, con effetto modificativo sull'oggetto dell'unico rapporto sociale, nella fase unitaria della liquidazione. Il rapporto processuale, pertanto, instaurato solo nei confronti del liquidatore, lede il principio dell'art. 102 c.p.c. e determina la nullità dei giudizi di I e di II grado, per cui gli atti debbono essere rimessi al Tribunale di Matera per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio superstite della s.d.f. G. e F. Sarubbi.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese della presente fase e dei precedenti gradi di giudizio. P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara nullo il giudizio di I e di II grado e rinvia la causa al Tribunale di Matera; compensa le spese dell'attuale e delle precedenti fasi.
Roma 20-6-1989.