Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6378 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Settembre 2006, n. 19188. Est. Chiarini.


Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - In genere - Riscossione - Socio di società di persone - Responsabilità - Carattere - Cessione della quota - Incidenza - Accertamento nei confronti della società - Avviso - Notificazione al socio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Avviso di mora o cartella di pagamento - Notificazione - Sufficienza.



In tema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269 cod. civ.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria (art. 2304 cod. civ.). Ne consegue che, essendo il debito del socio il medesimo della società, l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare al socio l'avviso di accertamento o di rettifica dell'IVA, in quanto l'accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio - così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci -, e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (come nella specie), potendo il contribuente contestare, con l'impugnazione di questo atto, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
POZZI MASSIMILIANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 82/1999 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA, depositata il 08/07/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/2006 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pozzi Massimiliano impugnava la cartella esattoriale notificatagli nella pregressa qualità di socio della s.n.c. Pasticceria Venere di Cacchi Glauco, conseguente ad un avviso di rettifica della dichiarazione IVA per l'anno 1989 emesso a carico della predetta società, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del curatore della medesima.
La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso, ma la C.T.R. di Bologna, con sentenza dell'8 luglio 1999, accoglieva l'appello del Pozzi perché questi aveva ceduto la sua quota il 14 dicembre 1989, prima della chiusura dell'esercizio annuale al 31 dicembre e quindi della presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre nella posizione giuridica del Pozzi era subentrato il socio cessionario, a cui dovevano esser imputati i redditi della società al momento dell'approvazione del rendiconto; inoltre la cartella esattoriale era stata notificata a soggetto che non aveva compilato la dichiarazione IVA, sì che gli errori riscontrati dall'Ufficio non gli erano imputabili, mentre la mancata notifica dell'avviso di rettifica confermava che anche l'Ufficio riteneva il Pozzi estraneo alla società. Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente "violazione falsa applicazione degli artt. 1292 c.c. e segg., degli artt. 2267, 2290, 2291 e 2293 c.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". La C.T.R. ha confuso le regole in tema di solidarietà delle obbligazioni civilistiche con quelle dei coobbligati nel rapporto di imposta, in relazione alla notifica degli atti. Il Pozzi è stato socio quasi per tutto il periodo di imposta - 1989 - prima di cedere la sua quota di partecipazione alla società, che poi si trasformò in ditta individuale e quindi falli in persona dell'unico socio Cacchi Glauco, mentre l'atto impositivo era stato notificato al curatore del fallimento, che non lo aveva impugnato. Quindi il Pozzi risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, qualunque siano, sino alla data di cessione della sua quota dovendosi tra l'altro tener conto che le omesse fatturazioni e la mancata conservazione di bolle di accompagnamento sono riferibili al periodo in cui il Pozzi era socio. Dunque è irrilevante la mancata notifica al medesimo dell'avviso di rettifica, scaturendo la sua responsabilità dall'art. 2291 cod. civ., mentre per la sanzione derivante dall'infedele dichiarazione si presta acquiescenza alla sentenza della C.T.R..
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che la modifica della composizione personale di una società di persone in conseguenza della cessione della quota nei confronti dei creditori è analoga allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ed è quindi disciplinata dall'art. 2290 cod. civ., comma 1 (Cass. 5479/1999), con conseguente persistenza della responsabilità patrimoniale inderogabilmente per tutte le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ., comma 1 e 2) - e perciò anche tributarie (Cass. 7000/2003; 10093/2003) - esistenti al giorno dello scioglimento (salva la rivalsa nei confronti di altri soci coobbligati, tra cui il cessionario per effetto dell' art. 2269 cod. civ.). La responsabilità del socio cedente è quindi diretta, ancorché sussidiaria (art. 2304 cod. civ.). Di conseguenza, essendo il debito del socio il medesimo della società, l'amministrazione non ha l'obbligo di notificare al socio l'avviso di accertamento - o di rettifica - in quanto l'accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio, così come è pacifico che il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci (Cass. 613/2003; 19946/2004 begin_of_the_skype_highlighting            19946/2004      end_of_the_skype_highlighting), e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46 - applicabile ratione temporis l'avviso di mora (Cass. 618/2006) ovvero la cartella di pagamento, come nella specie, potendo, nell'impugnazione avverso questo atto, il contribuente contestare anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta e quindi non sussistendo nessuna violazione del suo diritto di difesa.
Quanto poi alla data in cui è sorta l'obbligazione tributaria, trattandosi di omissioni di fatturazione e di emissione di bolle di accompagnamento di beni, tale momento è da individuare in quello in cui sono stati effettuati l'operazione o il trasporto (rispettivamente D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, da registrare nei termini di cui al D.P.R. n. 627 del 1978, art. 23 e 1), sì che la chiusura dell'esercizio annuale al 31 dicembre o la data della presentazione della dichiarazione dei redditi sono del tutto irrilevanti.
Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, rigettando l'appello del contribuente. Si compensano le spese del giudizio di appello e di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'appello del contribuente. Compensa le spese del giudizio di appello e di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2006