Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6285 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. II, 24 Maggio 2004, n. 9927. Est. Mazziotti Di Celso.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società - Spettanza - A ciascun socio disgiuntamente - Provenienza dell'atto da uno dei soci - Contestazione - Mancanza - Conseguenze - Procedimento civile - Citazione contenente la denominazione della società, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio - Procura "ad litem" sottoscritta con firma leggibile - Nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere - Società - Citazione contenente la denominazione della società, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio - Procura "ad litem" sottoscritta con firma leggibile - Nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l'atto compiuto deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti. Ne consegue che non può a tale stregua considerarsi viziata da nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cod. proc. civ. l'atto di citazione contenente la denominazione della società che, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio, reca una leggibile sottoscrizione della procura alle liti. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARTE BAGNO VENETA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA IV novembre 149, presso lo studio dell'avvocato MARCO SERRA, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI QUINTARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACOP DI ZANETTI & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore ZANETTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO FLAMINI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCELLO DIOMEDE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 248/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 22/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Acop otteneva dal giudice di pace di Pordenone ingiunzione di pagamento, a carico della s.r.l. Arte Bagno, Veneta, di L. 3.712.800 a saldo della fattura emessa a fronte di una fornitura di materiali.
La s.r.l. Arte Bagno Veneta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, tra l'altro, l'insussistenza del credito vantato dalla società opposta e svolgendo domanda riconvenzionale per danni da asserito inadempimento contrattuale.
La Acop, costituitasi, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione che il giudice di pace di Pordenone rigettava con sentenza 14/12/1998 avverso la quale la società opponente proponeva appello. Con sentenza 22/3/2000 il tribunale di Pordenone rigettava il gravame osservando: che era infondata la tesi dell'appellante secondo cui il giudice di il primo grado aveva errato nel ritenersi non vincolato dal giuramento decisorio deferito dalla creditrice e prestato dal legale rappresentante della Arte Bagno Veneta; che, secondo quest'ultima, la formula del giuramento era stata pedissequamente ripetuta con conseguente applicabilità dell'art. 2738 c.c.; che, al contrario, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della debitrice tendevano ad integrare il contenuto della formula di giuramento mediante l'allegazione di fatti modificativi rilevanti;
che le precisazioni apportate dal giurante si risolvevano in uno stravolgimento della formula così radicale da rendere applicabile la disciplina dettata dall'art. 239 c.p.c. nell'ipotesi di omesso giuramento; che la soccombenza della debitrice doveva ritenersi limitata ai punti n. 1 e 2 del giuramento; che correttamente il giudice di pace aveva tratto il fondamento della domanda della Acop dalle risultanze testimoniali; che le lavorazioni eseguite dalla Acop per conto della Arte Bagno erano conformi al campione fornitole il cui errore di dipintura era attribuibile solo alla committente; che la consistenza e le modalità di realizzazione delle ante realizzate dalla Acop non erano diverse dal campione offerto dalla Arte Bagno Veneta per cui era riferibile a quest'ultima il difetto della curvatura; che copia non autentica della fattura era documento sufficiente a sostenere la fase monitoria; che in calce al mandato del ricorso per ingiunzione il nominativo del legale rappresentante della Acop era, sia pur con difficoltà, leggibile per cui il mandato non era nullo.
La cassazione della sentenza del tribunale di Pordenone è stata chiesta dalla s.r.l. Arte Bagno Veneta con ricorso affidato ad otto motivi. La s.n.c. Acop ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ottavo motivo di ricorso - che logicamente va esaminato in via prioritaria per il suo carattere eventualmente assorbente - la società Arte Bagno Veneta denuncia violazione degli articoli 75 e 83 c.p.c. sostenendo che ne' il ricorso per decreto ingiuntivo, ne' la comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, ne' la comparsa di costituzione in appello, recano il nome del preteso legale rappresentante della Acop. Tale nome non è identificabile in base alla procura apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo essendo anche questa priva degli estremi identificativi e sottoscritta con firma illeggibile. Da ciò consegue l'inesistenza o la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e dei successivi atti. Il motivo è infondato in quanto dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - risulta che la firma apposta sotto la procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo è leggibile sia pur con qualche sforzo, come rilevato dal tribunale. Il detto ricorso contiene nell'intestazione la denominazione della società ricorrente - ossia "Acop S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore" - senza l'indicazione della relativa persona fisica identificabile però con quella risultante dalla firma di sottoscrizione della procura e che è individuabile in tale Zanetti Alessandro. La procura al difensore apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo - contenente la detta intestazione - deve considerarsi conferita per l'atto cui ineriva costituendo con questo un corpo unico. Va poi evidenziato che lo Zanetti risulta firmatario - quale legale rappresentante della Acop - in altri atti e documenti prodotti nel corso del giudizio da detta società quale, ad esempio, il foglio allegato al verbale di udienza del 27/4/1998 contenente la formula del giuramento decisorio deferito dal legale rappresentante della Acop al legale - rappresentante della Arte Bagno Veneta. Il detto atto reca in calce una firma simile a quella apposta al mandato a margine del ricorso per ingiunzione.
Va inoltre precisato che la società Arte Bagno Veneta nel giudizio di merito ha sollevato - peraltro solo con la memoria di replica nel giudizio di appello - l'eccezione della "nullità e/o invalidità della procura" in quanto sottoscritta con firma illeggibile. In proposito occorre segnalare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'eventuale difetto di leggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti non può dar luogo a nullità della procura, potendo semmai rilevare sotto il diverso profilo dell'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio cui la stessa procura accede. Non può poi ritenersi viziato da nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'articolo 163 n. 2 c.p.c. l'atto di citazione il quale contenga la denominazione della società e, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio, presenti una firma leggibile di sottoscrizione della procura alle liti (nei sensi suddetti, sentenza 7/8/2000 n. 10360). Va altresì aggiunto che, come è noto e più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante sentenza 7/9/1993 n. 9381), salvo diverse pattuizioni delle quali nella specie non vi è traccia, la rappresentanza della società in nome collettivo spetta disgiuntamente, in base agli art. 2293, 2266 e 2267 c.c., a ciascuno dei soci con la conseguenza che quando - come nel caso in esame - non sia contestata la provenienza dell'atto da uno di essi, quest'ultimo deve ritenersi valido e dunque idoneo a produrre i suoi effetti. Non può pertanto considerarsi viziata da nullità la procura in questione che presenta una firma leggibile di sottoscrizione: da ciò consegue l'insussistenza dell'asserita nullità "del ricorso per decreto ingiuntivo e dei successivi atti".
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 634 c.p.c. per aver la Acop posto a fondamento del ricorso per ingiunzione la copia di una fattura che, non recando in calce la certificazione notarile della conformità della copia esibita a quella contenuta nel libro fatture bollato e vidimato, non poteva costituire valido equipollente della documentazione richiesta dall'articolo 634 c.p.c..
Il motivo non è fondato posto che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessaria per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (sentenze 9/10/2000 n. 13429; 25/3/2000 n. 3591; 23/10/1990 n. 10280).
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli art. 233, 238, 239 c.p.c., 2736 e 2738 c.c., deduce che il delato - in relazione ai capitoli 1 e 2 del giuramento - ha ripetuto la formula originaria senza apportare alla stessa aggiunte o variazioni. Le dichiarazioni spontanee rese successivamente alla avvenuta rituale prestazione del giuramento sono insuscettibili di ledere l'incontestabilità delle circostanze asseverate con il detto rituale giuramento che è, quindi, vincolante ai fini della decisione della causa.
Con il terzo motivo la società Arte Bagno Veneta denuncia violazione degli art. 238 e 239 c.p.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che ha errato il tribunale nell'affermare che le dichiarazioni rese dal Bortolozzo dopo la prestazione del giuramento "si risolvono in uno stravolgimento della formula si radicale assimilabile all'omesso giuramento". Al contrario le dette dichiarazioni hanno confermato l'identità del fatto deferito nella formula. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando, in buona parte, l'asserita violazione delle stesse norme.
Occorre premettere che, come è ormai ius reception nella giurisprudenza di questa Corte, lo stabilire se un giuramento debba considerarsi prestato o non prestato costituisce un'indagine di fatto riservata all'insindacabile accertamento del giudice del merito. In particolare alle ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile quella che si verifica quando la parte chiamata a prestare tale giuramento apporti alla formula ammessa dal giudice aggiunte o variazioni che, invece di costituire semplici chiarimenti della formula stessa, siano tali da alterarne il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende: l'apprezzamento al riguardo compete al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione sufficiente, immune da vizi logici ed errori giuridici (sentenze 9/2/2001 n. 1865;
23/10/1999 n. 11945; 21/2/1995 n. 1862; 17/6/1986 n. 4052). Nella specie il tribunale ha proceduto ad una minuziosa analisi sia delle risposte date dal legale rappresentante della società ricorrente in sede di giuramento, sia delle dichiarazioni rese subito dopo contenenti l'allegazione di fatti integrativi e modificativi del contenuto della formula di giuramento. Il giudice di appello ha quindi spiegato esaurientemente le ragioni per cui le dette integrazioni e modifiche dovevano ritenersi rilevanti risolvendosi in un radicale "stravolgimento della formula" del giuramento. Il tribunale è pervenuto a tale conclusione attraverso argomenti sostenuti da motivazione adeguata e logicamente ineccepibile. Alla detta valutazione del giudice del merito la società ricorrente contrappone la propria, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato (dichiarazioni rese dal giurante modificative della formula di giuramento) che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella correttamente effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con i motivi di ricorso in esame.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 2736, 2738 c.c., 233, 238 e 239 c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che il tribunale - dopo aver dato atto che il giuramento era stato ritualmente prestato dal Bortolozzo sui capitoli 3, 4, e 5 della formula - doveva ritenersi vincolato alle risultanze del giuramento e, conseguentemente, accogliere le domande di essa Arte Bagno Veneta relativamente ai fatti che avevano formato oggetto di quei capitoli. Peraltro la sentenza impugnata e-videnzia non solo un vizio di valutazione della portata della formula dei detti capitoli, ma anche un vizio di motivazione non spiegando con chiarezza le ragioni per le quali le circostanze oggetto della formula erano "insufficienti a far desumere la soccombenza della appellata".
Il motivo è privo di pregio posto che, come è pacifico, l'ammissione sull'accordo delle parti della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo ne' nell'art. 2738, comma 1, c.c. - che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria - ne' nell'art. 177, comma 3, n. 1, c.p.c., che sancisce l'irrevocabilità delle ordinanze emesse sull'accordo delle parti in materia della quale queste possano disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità (in tali sensi sentenza di questa Corte 5/8/1996 n. 7163). Nel caso in esame dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza che il tribunale - dopo aver evidenziato che il giurante aveva stravolto la formula del giuramento con riferimento ai punti 1 e 2 e, in particolare, alla circostanza relativa alla consegna del campione ed ai motivi posti a base di tale consegna - ha poi espressamente e coerentemente ritenuto che le circostanze di cui ai rimanenti capitoli della formula del giuramento non erano "sufficienti a far desumere la soccombenza dell'appellata", ossia non erano tali da far ritenere sussistente il requisito della decisività tenuto anche conto della non dimostrata diversità tra "ante realizzate dalla s.n.c. Acop" e "campione offerto dalla Arte s.r.l.". In proposito è appena il caso di richiamare il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza - nella specie da escludere - di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso (tra le tante, sentenza 22/2/2001 n. 2601).
Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione, lamenta l'errore commesso dai giudici del merito nel non aver considerato che il thema della controversia era incentrato sulla corrispondenza o meno dei materiali consegnati alle caratteristiche richieste dalla committente. La Arte Bagni Veneta sostiene di aver commissionato una serie di ante e cassetti in "alder chiaro": dalle risultanze probatorie e dalla c.t.u. è emerso che i materiali consegnati non erano di tinta naturale. Ciò significa che la Acop non ha adempiuto all'obbligo assunto in occasione della visita del Bortolozzo di "portare la tinta al naturale" in conformità al secondo campione. I giudici del merito hanno omesso di considerare tali specifiche e rilevanti acquisizioni probatorie ed hanno valutato in modo contraddittorio le risultanze della prova testimoniale. Il motivo è inconsistente risolvendosi essenzialmente, pur se titolato come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella pretesa di contrastare e criticare l'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nel l'impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di Cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.
Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello - con indagine di fatto condotta attraverso l'esame di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo - ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che le lavorazioni eseguite dalla Acop erano conformi al campione fornitole dalla ricorrente s.r.l. Arte Bagno Veneta.
Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il tribunale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della Acop ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della ricorrente. Pertanto, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.
Va altresì segnalato che le censure concernenti l'omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative alla c.t.u. ed alla prova testimoniale) oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa è l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.
Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della c.t.u. e delle deposizioni testimoniali indicate nel motivo di ricorso in esame. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 9/8/2002 n. 12807; 1/6/2002 n. 7965; 1/3/2002 n. 3024; 3/2/2000 n. 1195).
Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1667 c.c. e vizi di motivazione sostenendo che nella specie vanno applicate le norme che regolano l'appalto e che fanno obbligo all'appaltatore di osservare le regole e le prescrizioni di natura tecnica nella realizzazione dell'opera. Peraltro l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'opera come nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio del medesimo. Nella specie la Acop, pur essendo a conoscenza che l'applicazione sulle ante della finta noce avrebbe modificato il colore naturale del legno, non ha avvertito di tanto la committente rendendosi così responsabile dei vizi dell'opera. Il tribunale, benché espressamente investito della doglianza, ha disatteso il motivo di appello.
Il motivo è inammissibile riguardando un'eccezione di inadempimento - collegata alla asserita responsabilità dell'appaltatore, ossia della Acop, per non aver reso edotto il committente, ossia la società ricorrente, della erroneità e delle incongruenze delle istruzioni impartite - sollevata per la prima volta nel giudizio di secondo grado con l'atto di gravame.
Al riguardo va evidenziato che - come risulta dalla lettura della sentenza impugnata e come emerge dalla parte narrativa dello stesso ricorso - nel giudizio di primo grado la lite era circoscritta alla questione relativa alla presenza o meno nel materiale oggetto della fornitura in esame dei difetti e vizi lamentati dalla Arte Bagno Veneta ed alla realizzazione di detto materiale nel rispetto o meno delle caratteristiche e modalità del campione offerto dalla società ricorrente.
Del tutto estranea (oltre che logicamente contraddittoria) rispetto al thema decidendum, come cristallizzato dalle parti nel giudizio di primo grado, deve ritenersi la problematica concernente la sussistenza dell'autonomia della Acop nella realizzazione del materiale in questione ovvero l'esclusione di detta autonomia per aver la società appaltatrice attuato l'opera commissionata come mera esecutrice delle vincolanti disposizioni impartite dalla società committente con conseguente insussistenza di poteri di determinazione e di decisione circa il modo di effettuazione dell'opera. Soccorre pertanto il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile, a norma dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, applicabile ai giudizi (come quello in esame) iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello di un'eccezione non rilevabile di ufficio. Peraltro il nuovo testo dell'art. 345, comma 2, c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili anche d'ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della "revisio prioris instantiae": ne consegue che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità senza che possa spiegare alcuna influenza anche l'accettazione del contraddittorio (sentenze 20/9/2002 n. 13746; 22/7/2002 n. 10685; 23/3/2001 n. 4190). Nella specie la ricorrente ha sollevato per la prima volta in grado di appello un'eccezione di inadempimento (non rilevabile di ufficio) diversa da quella già prospettata in primo grado e basata su circostanze di fatto e di diritto differenti da quelle poste a fondamento delle contrastanti tesi difensive sviluppate dalle parti nel giudizio innanzi al giudice di pace. La detta eccezione non costituisce una emendatio libelli ma una nuova difesa essendo diretta a paralizzare l'azione della Acop per ragioni non dedotte in precedenza.
Correttamente, quindi, il giudice di appello non si è occupato di detta eccezione inammissibile perché nuova.
Con il settimo motivo la società ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che i testi escussi hanno dichiarato che per poter utilizzare gli invasi - che erano stati incollati verticalmente - hanno dovuto effettuare una fresatura trasversale e applicare un listello di rinforzo. Poiché i materiali, secondo quanto commissionato, dovevano essere consegnati "pronti per il montaggio", ne consegue che la Acop non ha fornito quanto doveva.
Anche questo motivo, come puntualmente eccepito dalla Acop, è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la questione esposta con la censura in esame - relativa alla asserita consegna del materiale oggetto della fornitura "pronto per il montaggio" - abbia formato oggetto del giudizio di primo grado e poi del giudizio di appello, ne' la ricorrente ha affermato di aver inserito nei motivi di gravame la detta questione. Le tesi al riguardo sviluppate dalla ricorrente non sono quindi deducibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
I motivi del ricorso per Cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di Cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto. Pertanto, ove il ricorrente proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito: tale onere non è stato rispettato dalla ricorrente.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1000,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004