Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6250 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 19 Dicembre 2008, n. 29885. Est. Levi.


Società - Di persone fisiche - In genere (Nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto costitutivo - Forma libera - Ammissibilità - Limiti - Sussistenza di un rapporto sociale non formalizzato - Onere della prova.



Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche "per facta concludentia"; l'onere di provare la sussistenza del rapporto sociale ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17886/2004 proposto da:
ANGELI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO Vinicio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARTOLINI GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GIORGI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato FIORE Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBIERI BIANCA giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 426/2003 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, emessa l'1/5/2003, depositata il 13/06/2003, R.G.N. 431/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/11/2008 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l'Avvocato Giovanna FIORE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Angeli Giorgio conveniva davanti al Tribunale di Pesaro Giorgi Sergio, in proprio e quale legale a rappresentante della S.n.c. La Cometa, chiedendone la condanna, in solido, al pagamento della somma di L. 20.000.000.=, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di restituzione di un prestito di pari importo.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice e affermando che la somma in questione si riferiva ad una conferimento effettuato dall'Angeli per diventare socio di fatto della menzionata società.
Istruita la causa, anche con l'espletamento di prova testimoniale, il Tribunale respingeva la domanda poiché non riteneva provata la circostanza che la dazione della somma di denaro fosse avvenuta a titolo di mutuo e condannava l'attore alla rifusione delle spese. Proponeva appello l'Angeli. Si costituiva il Giorni. La Corte d'Appello di Ancona respingeva l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione Angeli Giorgio con due motivi. Resiste l'intimato con controricorso.
Deposita memoria il resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, assume che il giudice d'appello avrebbe correttamente ritenuto che per aversi società di fatto sono necessari il fondo comune costituito da conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di una attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo della collaborazione in vista di detta attività; ma che nel caso non si sarebbe dovuto accertare la qualifica di socio di fatto dell'Angeli della Soc. La Cometa S.n.c., ma si sarebbe dovuto accertare se l'importo di Euro 10.329,13, già L. 20.000.000.=, consegnato nel 1991 al Giorgi fosse stato consegnato a titolo di prestito personale alla persona fisica o come conferimento societario.
Assume al riguardo il ricorrente che il giudice di merito, affermando che il conferimento finalizzato all'esercizio congiunto di una attività come era stato ammesso dall'attore nell'atto di citazione, sicuramente avrebbe errato dal momento che era stato precisato che il prestito era stato richiesto motivandolo con riferimento allo stato di difficoltà economica conseguente al dissesto della società di cui Giorgi era amministratore e legale rappresentante. Assume in sostanza il ricorrente che il giudice di merito avrebbe ritenuto esistente un fatto in assenza di una qualsiasi prova, l'onere della quale sarebbe gravato sul convenuto.
Si osserva al riguardo che la sentenza impugnata dall'esame delle prove testimoniali ha rilevato che la somma richiesta non era stata data a titolo di mutuo, non costituiva cioè il finanziamento, bensì rappresentava un vero e proprio conferimento effettuato dall'Angeli per diventare socio di fatto della società di che trattasi. Addirittura la sentenza impugnata fa riferimento alla ammissione fatta dall'attore in citazione di versamento "per finanziare la soc. La Cometa S.n.c." e precisa che ai sensi dell'art. 2251 c.c., è valido il contratto verbale ai fini della costituzione di una società di fatto che non preveda il conferimento di beni immobili. Il contratto cioè di una società semplice è a forma libera e può quindi essere concluso anche validamente per facta concludentia (Cass., 9.4.1996, n. 3275). E la libertà di forma viene meno quando venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale.
Il giudice di merito ha ritenuto esattamente non provato il titolo per cui viene richiesta la dazione della somma di cui sopra, apprezzamento questo di fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2251 e 2297 c.c., in relazione all'art. 2727 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, assume che nel verificare la sussistenza degli estremi di una società di fatto, meglio nel caso della partecipazione del socio occulto alla società palese il giudice deve basarsi sulla ricostruzione e interpretazione della reale volontà delle parti e l'onere della prova della sussistenza di un rapporto sociale non formalizzato incombe su chi lo allega; che nel caso in esame manca una prova scritta del contratto societario.
Si è già detto al riguardo che la legge non richiede la prova scritta del rapporto societario e l'onere della prova del rapporto sociale, pure a carico del convenuto, è stato sostenuto da quest'ultimo, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Secondo il giudice di merito non solo tale prova da parte dell'attore è stato fornita, ma il convenuto che ha eccepito l'inefficacia di tali fatti ha provato quelli su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 c.c., comma 2).
Anche il secondo motivo è infondato e va rigettato.
Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008