Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6247 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 17 Gennaio 1998, n. 366. Est. Marziale.
Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - In genere - Società occulta - Requisiti - Partecipazione di tutti i "soci" all'esercizio dell'attività societaria in vista del risultato unitario, e determinazione dei conferimenti a costituire un patrimonio comune - Necessità.
La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 cod. civ.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 stesso codice), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NICOLA MININNI, elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi, unitamente all'avv. Paolo Quaranta che lo rappresenta e difende giusta in virtù di delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FRANCESCO DE BELLIS, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso l'avv. Ennio Luponio, unitamente all'avv. Domenico Conserva che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 1087/94 del 23 dicembre 1994.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 1997 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale Uditi, per le parti, gli avvocati, Euaranta e Conserva;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 24 maggio 1990 Nicola Mininni conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, Francesco De Bellis, esponendo:
- che con scrittura privata autenticata in data 12 luglio 1988 aveva costituito con il convenuto la società in nome collettivo "Edil City, s.n.c.", avente ad oggetto - tra l'altro - l'acquisto di terreni per realizzarvi qualsiasi tipo di costruzione consentita dalla legge;
- che l'11 agosto 1988 il convenuto aveva affidato in appalto alla società Edil City la costruzione "al rustico" di un fabbricato di civile abitazione su di un'area che risultava essere a lui intestata;
- che con una successiva scrittura privata del 3 gennaio 1989 si era precisato: a) che l'area sulla quale doveva essere costruito l'edificio era di proprietà comune; b) che per la realizzazione dell'opera il De Bellis aveva stipulato con la BNL un contratto per la concessione di un mutuo fondiario di L. 2.500.000.000; c) che le unità immobiliari ricavate dall'edificio, ad eccezione di quelle da permutare con i venditori dell'area, sarebbero state venduto a terzi ad un prezzo che sarebbe stato fissato di comune accordo dal De Bellis e da esso attore e che sarebbe stata del pari rimessa alla loro concorde volontà ogni decisione relativa alla realizzazione del fabbricato che non fosse stata di natura strettamente tecnica;
- che parte del mutuo concesso dalla BNL era stato utilizzato dal De Bellis per scopi personali.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che il Tribunale:
- trasferisse in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una quota pari alla metà indivisa del suolo dove era stato realizzato l'edificio;
- accertasse l'esistenza di una società di fatto tra esso attore e il De Bellis, revocando quest'ultimo dalla carica di amministratore della società.
Il convenuto si opponeva all'accoglimento della domanda e chiedeva, a sua volta, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
1.1 - Il Tribunale, con sentenza depositata il 15 giugno 1993, respingeva entrambe le domande, osservando, quanto a quelle proposte dall'attore,:
- che nella scrittura del 3 gennaio 1989 non era individuabile alcun elemento dal quale potesse essere ricavata l'esistenza di un obbligo, assunto dal convenuto di trasferire una quota parte dell'area all'attore;
- che da detta scrittura non era possibile neppure desumere l'intento di costituire una società (di fatto) tra le parti avente ad oggetto la costruzione dell'edificio, tanto più che tra di esse era già esistente una società (la Edil City s.n.c.), costituita proprio al fine di svolgere attività edilizia.
L'appello proposto dal Mininni veniva respinto dalla Corte d'appello di Bari, dopo aver rilevato che la reiezione della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. non era stata oggetto di censura e che nella scrittura del 3 gennaio 1989 poteva, tutt'al più, essere ravvisato "un disciplinare dei rapporti interni tra il Mininni e De Bellis in relazione alla vendita delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato costruito in appalto dalla Edil City", ma non la costituzione di una (ulteriore) società tra tali soggetti, non essendo in essa ravvisabile gli elementi (assunzione dell'obbligo di svolgere in comune un'attività diretta allo scambio di beni o di servizi allo scopo di dividerne gli utili) essenziali per l'esistenza della società.
1.2 - Il Mininni ricorre a questa Corte, chiedendo la cassazione di tale decisione con quattro motivi, al cui accoglimento il De Bellis si oppone con controricorso.
Motivi della decisione
2 - Con i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 2247 c.c., anche in relazione agli artt. 1362 e 1362 dello stesso codice, dell'art. 228 c.p.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda diretta all'accertamento della (ulteriore) società costituita tra esso ricorrente e il De Bellis, in relazione alla costruzione dell'edificio, senza considerare:
a) che la richiesta di accertamento concerneva l'esistenza di una società "irregolare ed occulta";
b) che tra i requisiti della società occulta non vi è anche quello concernente l'esercizio in comune dell'attività economica - essendo l'attività svolta, sia pure nell'interesse di tutti i soci, da un solo soggetto quale imprenditore individuale - e che, pertanto, il mancato conferimento nel patrimonio sociale del bene strumentale, lungi dal rappresentare un elemento estraneo alla vicenda, rappresenta un presupposto di essa, senza del quale la fattispecie non può venire all'esistenza";
c) che "il quadro completo risultante dalla scrittura ... non era quello statico del godimento di beni comuni da parte dei proprietari [come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata], ma quello dinamico di due imprenditori edili i quali conferiscono un suolo a loro, comune . per la costruzione di un fabbricato ... al fine di spartirsi poi i prezzi che avrebbero ricavato dalla vendita delle singole unità immobiliari";
d) che, in ogni caso, l'esistenza del rapporto sociale era stata ammessa dal De Bellis sia nella comparsa di risposta che nel corso dell'interrogatorio.
2.1 - Tali censure sono tutte infondate.
Esse muovono dalla comune premessa che, ai fini dell'esistenza di una società occulta, non sia necessario che l'attività (economica) per il cui svolgimento la società è stata costituita venga esercitata "in comune" così come è prescritto dall'art. 2247 c.c. Ma tale premessa è sicuramente erronea. Infatti presupposto imprescindibile per l'identificazione di una società occulta è la mancata esteriorizzazione del rapporto sociale. Ma questo non toglie che l'impresa sia, sotto ogni aspetto, sociale e che, quindi, che tutti i soci partecipino, secondo le regole dell'ordinamento interno, all'esercizio dell'attività sociale in vista di un risultato unitario e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei soci (art. 2256 c.c.) e alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.): l'unica particolarità è data dal fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce (non già nel nome della società, vale a dire del gruppo complessivo dei soci, ma) in nome proprio: di qui il problema, che tanto travaglio ha suscitato in dottrina e in giurisprudenza, della possibilità di far ricadere, in deroga ai principi desumibili dagli artt. 1388, 1705 e 1706 c.c., la responsabilità verso i terzi, per il compimento di tali operazioni, su coloro nel cui interesse esse siano state compiute senza tuttavia spenderne il nome.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nel senso di ammettere questa possibilità (da ultimo, Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106), ma la soluzione di tale problema non viene in considerazione nel presente giudizio, dal momento che in esso si controverte unicamente in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'individuazione di una società occulta. E, a tale proposito, non può che rinviarsi a quanto si già precisato circa la necessaria presenza, anche in tal caso, di un rapporto sociale, avente tutti i caratteri prescritti dall'art. 2247, sia pure non esteriorizzato. Attività "comune" non è, infatti, sinonimo di attività "esteriorizzata", come invece sembra ritenere il ricorrente. E proprio l'esistenza di tale elemento, come degli altri requisiti richiesti dall'art. 2247 c.c., è stata negata dalla Corte territoriale, con apprezzamento che, alla stregua delle considerazioni che sono state svolte, non può dirsi viziato da errori giuridici. Ma la decisione impugnata non può dirsi carente neppure sotto il profilo della congruità della motivazione, posto che i passaggi logici nei quali quest'ultima si articola non sono contraddittori e lasciano chiaramente individuare gli argomenti sui quali essa si fonda: si afferma, infatti, che la scrittura posta dal ricorrente a base delle sue pretese - secondo quanto si assume - non si configura come un atto diretto a costituire, una società ulteriore, rispetto a quella già esistente tra gli stessi soggetti, ma va riguardata come una convenzione con la quale le parti avevano inteso regolare i loro rapporti relativi alla realizzazione dell'edificio, all'interno di tale società, della quale erano gli unici soci e alla quale era stata affidata in appalto la costruzione del fabbricato in questione. E, da tale premessa, è stato tratto il convincimento che detta scrittura non fosse idonea a giustificare l'accoglimento della domanda proposta dal Mininni con una valutazione che il ricorrente non condivide, ma la cui rispondenza alle risultanze processuali non può essere sindacata in questa sede di legittimità, in cui l'esame e gli apprezzamenti espressi dal giudice del merito possono essere controllati solo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica (Cass. 24 maggio 1991, n. 5869; 9 novembre 1991, n. 11949).
È poi evidente che le censure puntualizzate alla lettera d) del paragrafo 2, sono improponibili, non essendovi elementi per ritenere che le risultanze processuali il cui esame sarebbe stato in tutto o in parte trascurato dal giudice del merito abbiano carattere decisivo, non avendo il ricorrente specificato le circostanze di fatto cui esse si riferiscono: è appena il caso di osservare, in proposito che tutte le prove e la stessa confessione debbono avere per oggetto fatti obbiettivi e non opinioni o giudizi (Cass. 16 giugno 1990, n. 6059) e che, pertanto, quando si tratta di accertare l'avvenuta conclusione di un atto negoziale essi possono essere presi in considerazione solo al fine di una verifica dell'esistenza dei singoli elementi costitutivi del negozio, nella loro materialità, e non già in quanto espressivi di giudizi o convincimenti circa l'avvenuta conclusione del negozio o la sua qualificazione giuridica (Cass. 11 giugno 1983, n. 4012). 3 - Resta il quarto motivo, con il quale il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - censura la sentenza impugnata per aver emesso nei suoi confronti condannato al pagamento delle spese di, nell'erroneo presupposto della sua soccombenza. La doglianza è palesemente infondata: basta considerare che la soccombenza è data dalla difformità tra le richieste della parte e la pronuncia del giudice e che, nel caso di specie tale difformità si è espressa nella precedente fase di giudizio, come in quella di primo grado, nei termini di un totale rigetto.
4 - Il ricorso deve essere quindi rigettato in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 1997. P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidando gli onorati in L. 4.000.000 (quattro milioni).
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 1997.