Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5723 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Marzo 2011, n. 5925. Est. Segreto.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Informative antimafia - Potere provvedimentale dalla P.A. - Gestione delle relative informazioni - Distinzione - Controversia promossa per il risarcimento dei danni conseguenti al non tempestivo aggiornamento del relativo archivio informatico - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento
Il potere provvedimentale della P.A. di emanare le informative antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, è distinto dall'attività di gestione delle notizie di rilevanza criminale per le quali la legge 1° aprile 1981, n. 121, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il relativo Centro di elaborazione dati; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome non avente ad oggetto un determinato provvedimento, asseritamente illegittimo - la causa con la quale un privato chieda il risarcimento dei danni conseguenti al comportamento negligente ed inerte della P.A., colpevole di non aver tempestivamente aggiornato, nonostante i solleciti, i dati contenuti nel relativo archivio informatico. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio degli avvocato CAPPONI BRUNO, DI FALCO DOMENICO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato LINGUITT ALBERTO, per delega a margino del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione di giudizio pendente n. 18177/2008 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l'avvocato Angelo VITALE dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite civili, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
PREMESSO IN FATTO
Con citazione notificata il 3 agosto 2008, la società ICLA Costruzioni Generali in Liquidazione conveniva davanti al tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ministero dell'Interno per sentirli condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., asseritamente subito a causa delle informative antimafia (D.P.R. n. 252 del 1998, ex art. 10), rese a suo carico dalle Prefetture di Napoli e Frosinone.
Secondo l'attrice le suddette prefetture avrebbero emesso illegittimamente le suddette informative, circa la presenza di sospetti collegamenti con la criminalità organizzata, nell'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto. Assumeva l'attrice che, in conseguenza di ciò ed a causa di tali informative errate, avrebbe perduto i requisiti di legge per partecipare ad appalti pubblici ed avrebbe subito la risoluzione immediata dei contratti in corso con varie P.A., per un danno di oltre Euro 54 milioni. Resistevano i convenuti.
Questi, nel corso dell'istruttoria, presentavano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la giurisdizione si appartenesse al Giudice amministrativo. Resiste con controricorso l'Icla Costruzioni. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avendo il ricorrente in questo ricorso per regolamento riportato per intero l'atto di citazione in fotocopia integrale.
È vero infatti, che la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 17.8.2009, n. 16628; Cass. 23.6.2010, n. 15180) ha statuito che la prescrizione contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, ne' accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Tuttavia i ricorrenti nella fattispecie hanno adeguatamente sintetizzato nelle prime due pagine del ricorso i fatti di causa, per quanto rilevanti in questa sede di regolamento, con la conseguenza che l'inserimento integrale dell'atto di citazione nel ricorso non costituiva un modo di aggirare il precetto di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, ma un elemento ad abundantiam, come tale irrilevante. 2. Egualmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento essendo intervenute nella fattispecie delle decisioni istruttorie, contenute in apposite ordinanze, con conseguente efficacia preclusiva della proponibilità del ricorso per regolamento.
È vero che costituisce principio consolidato (a partire da Cass. S.U. n. 2466 del 1996) quello secondo cui la prima parte dell'art. 41 cod. proc. civ., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione.
In relazione a quest'ultimo principio (non contestato nella fattispecie ed ormai definitivamente acquisito in giurisprudenza) consegue che il regolamento di giurisdizione non è mai proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (cfr., ex multis, Cass. sez. un., nn. 26092 e 14952 del 2007; Cass. sez. un., 5 maggio 2006, n. 10315).
Tuttavia occorre - pur sempre - che si tratti di una sentenza, con la conseguenza che nessuna efficacia preclusiva può essere assegnata alle ordinanze istruttorie, che della sentenza non hanno le caratteristiche di definitività e decisorietà.
3. Passando al merito del ricorso, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la domanda posta dall'attrice non ha ad oggetto la richiesta risarcitoria per i danni derivanti da esercizio illecito di un potere amministrativo provvedimentale, con conseguente giurisdizione della AGA, come già ritenuto da questa Corte.
La peculiarità di questa vicenda è che qui ciò che si contesta alle Prefetture non è l'avere adottato i provvedimenti di informativa antimafia in modo pretesamente illegittimo, ma il negligente ed inerte comportamento della P.A., che, nonostante le ripetute istanze della ICLA negli anni, non si è mai premurata di aggiornare il "database" ad essa relativo.
Quindi nel giudizio di merito non si fa questione relativamente ad un determinato provvedimento, pretesamente illegittimo, ma di un prolungato colpevole comportamento inerte della P.A. e dei danni ingiusti, che sono derivati ex art. 2043 c.c..
In altri termini l'attrice con la domanda ha fatto valere diritti soggettivi perfetti, assunti lesi da un comportamento e non da provvedimenti della p.a., con conseguenti danni.
4. Il potere provvedimentale della p.a di emanazione delle informative antimafia (D.P.R. n. 252 del 1998, art. 10) è cosa distinta dall'attività di gestione delle notizie di rilevanza criminale, per le quali, con la L. n. 121 del 1981, è stata istituita la banca-dati delle forze di Polizia ed il relativo CED presso il Ministero dell'Interno.
Va, a tale fine, rilevato che la stessa L. n. 121 del 1981, art. 10, comma 5, statuisce che, laddove nella trattazione dei dati avvenga una violazione delle disposizioni di legge o di regolamento, l'istanza volta a chiedere gli accertamenti necessari ed ordinare la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati va presentata al tribunale ordinario. Da ciò consegue che anche la domanda volta ad ottenere l'accertamento di un comportamento negligente ed inerte nella rilevazione ed archiviazione dei dati e nel mancato loro aggiornamento, ove derivati da una condotta inerte e negligente della p.a. nella gestione dei dati, va proposta davanti al giudice ordinario, come anche la domanda del risarcimento dei danni conseguenti.
5. Va, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo regolamento, stante la novità della questione.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011



