Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35053 - pubb. 07/08/2026
L'amministratore di condominio è tenuto a comunicare al condòmino che ne faccia richiesta gli inadempimenti degli altri condòmini, senza consenso degli interessati
Cassazione civile, sez. II, 31 Marzo 2026, n. 7823. Pres. Orilia. Est. Papa.
AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - Richiesta di un condomino dei dati sugli inadempimenti degli altri - Obbligo di comunicazione dell’amministratore - Consenso degli interessati - Necessità - Esclusione - Fondamento
L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130, n. 9), c.c. è tenuto a comunicare al condòmino che ne faccia richiesta gli inadempimenti degli altri condòmini, senza necessità del consenso degli interessati, perché, in base all'abrogato art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 e all'art. 6, lett. c), del regolamento UE 2016/679, il consenso non è richiesto, quando il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge. (massima ufficiale)
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