Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34417 - pubb. 29/01/2025
Cliente del professionista, legittimazione passiva e finanziamento pubblico
Cassazione civile, sez. I, 17 Gennaio 1986, n. 263. Pres. La Torre. Est. Lipari.
Contratto d’opera intellettuale – Cliente – Legittimazione passiva – Finanziamento pubblico – Irrilevanza verso il professionista
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale è obbligato al pagamento del compenso il soggetto che ha conferito l’incarico al professionista, a nulla rilevando che l’attività sia diretta a soddisfare l’interesse di un terzo o che l’opera sia finanziata da altro ente.
Le vicende del finanziamento pubblico dell’opera non incidono sulla legittimazione passiva del committente nei confronti del professionista che ha ricevuto l’incarico, restando eventuali rivalse sul piano dei rapporti interni.
[Il Tribunale aveva condannato il Comune al pagamento degli onorari e dichiarato inammissibile la domanda del Comune contro l’Assessorato per difetto di procura ad hoc. La Corte d’appello aveva confermato la condanna del Comune e ritenuto ammissibile (per ratifica in appello) la domanda del Comune contro l’Assessorato, rigettandola nel merito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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