Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34416 - pubb. 22/01/2025
Responsabilità del notaio per erronea indicazione dei dati catastali
Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2002, n. 398. Pres. Spadone. Est. Triola.
Responsabilità del notaio – Natura – Errore nell’atto notarile – Prova del danno – Nesso causale – Soddisfacimento del credito – Danno in re ipsa – Esclusione
Il notaio che riceve un atto di concessione di ipoteca non assume una garanzia di risultato in ordine al soddisfacimento del credito, ma risponde del proprio inadempimento secondo i principi generali della responsabilità contrattuale.
L’errore del notaio nella redazione dell’atto, anche se accertato, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, occorrendo la prova concreta del pregiudizio subito dal creditore.
Il creditore che agisce per il risarcimento deve dimostrare che, a causa dell’errore notarile, non ha potuto o ha avuto maggiore difficoltà a realizzare il proprio credito, non essendo sufficiente l’allegazione dell’invalidità dell’ipoteca.
L’invalidità dell’ipoteca non integra un danno in re ipsa, dovendo il danneggiato provare l’effettiva perdita della garanzia o l’insufficienza delle altre forme di tutela esecutiva.
[La banca aveva dedotto che, a seguito dell’errore notarile, l’ipoteca risultava invalida, con conseguente impossibilità o maggiore difficoltà di soddisfare il proprio credito in via esecutiva; aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni. I giudici di merito avevano riconosciuto, in astratto, la possibile responsabilità del notaio, ma avevano escluso la prova concreta del danno, rilevando che il creditore avrebbe comunque potuto procedere al pignoramento della quota di proprietà del debitore sull’immobile e che non era stata dimostrata l’insufficienza di tale quota a soddisfare il credito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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