Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34327 - pubb. 30/01/2025
L'attribuzione, convenzionalmente ovvero ope legis, della facoltà di recesso ad una delle parti ovvero ad entrambe non costituisce violazione dell'art 1372 c.c.
Cassazione civile, sez. II, 10 Gennaio 1962, n. 10. Pres. Lorizio. Est. Albano.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale - Facoltà di recesso prevista dalla legge o da contratto
L'attribuzione, convenzionalmente ovvero ope legis, della facoltà di recesso ad una delle parti ovvero ad entrambe non costituisce violazione dell'art 1372 cod civ, posto che in tale norma si prevede appunto che il contratto può essere sciolto per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge e che, tra queste ultime, rientra anche il recesso unilaterale, espressamente disciplinato dal successivo art. 1373. (massima ufficiale)




