Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34326 - pubb. 30/01/2025

Nulla impedisce al prestatore d'opera l'esercizio di altre attività o il compimento di altre opere in favore di altri clienti

Cassazione civile, sez. II, 10 Gennaio 1962, n. 10. Pres. Lorizio. Est. Albano.


Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - In genere - Esercizio di altre attività da parte del prestatore d'opera - Ammissibilità



Nel contratto di prestazione d'opera, nulla impedisce al prestatore d'opera, ove ciò sia materialmente possibile, l'esercizio di altre attività o il compimento di altre opere in favore di altri clienti. (massima ufficiale)