Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34009 - pubb. 11/12/2025

Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino ed impugnazione del rendiconto nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.

Cassazione civile, sez. II, 09 Giugno 2025, n. 15318. Pres. Falaschi. Est. Scarpa.


ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze



Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito. (massima ufficiale)




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