Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3323 - pubb. 07/03/2011

Rimessione in termini per mutamento di giurisprudenza e limite temporale della pubblicazione sul sito Web della Corte di Cassazione

Cassazione civile, sez. II, 07 Febbraio 2011, n. 303. Est. Giusti.


Processo civile - Rimessione in termini - Mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Errore scusabile - Valutazione - Pubblicazione della sentenza sul sito Web della corte di cassazione.



Il mutamento repentino e improvviso della giurisprudenza delle Sezioni Unite, in ordine alle norme regolatrici del processo, legittima la richiesta di rimessione in termini dell’avvocato che sia incorso in errore. L’errore è, però scusabile sino alla pubblicazione della sentenza modificativa sul sito web della Corte di Cassazione: con la pubblicazione del testo integrale della sentenza e di un “abstract” a cura dell’ufficio del massimario, la rimessione non può essere più concessa essendo l’errore rimproverabile (Sentenza emessa in tema di opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. Do. e PO. Ca. , rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso e di procura notarile, dall'Avv. **;

- ricorrenti -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 10 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. **;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la rimessione in termini.

RITENUTO IN FATTO

che, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo in data 4 novembre 2009, La.Do. e Po.Ca. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 dicembre 2008, con cui e' stata rigettata l'opposizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 170 (Testo Unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dai medesimi proposta contro il decreto che aveva liquidato il compenso ad essi spettante per l'attivita' di consulenti tecnici resa nell'ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione e' affidato a un motivo, con cui si denuncia violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e del Decreto Ministeriale Giustizia 30 maggio 2002, articoli 1 e 2, in riferimento all'articolo 111 Cost. e all'articolo 606 cod. proc. pen., lettera b);

che in prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa, con la quale hanno tra l'altro richiesto di essere rimessi in termini per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile.


CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell'opposizione, hanno stabilito che qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina ne' una questione di competenza ne' una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l'applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell'impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso e' stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che va disattesa l'istanza di rimessione in termini per proporre e notificare ricorso nelle forme del codice di procedura civile, secondo il principio enunciato da Cass., Sez. 2 , 17 giugno 2010, n. 14627, e da altre ordinanze interlocutorie successive conformi;

che, difatti, all'applicazione della rimessione in termini osta nella specie la circostanza che il ricorso per cassazione e' stato proposto due mesi dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, da cui origina la svolta giurisprudenziale e l'abbandono del precedente indirizzo;

che, pertanto, al momento della proposizione del ricorso, avvenuta il 4 novembre 2009, i ricorrenti non potevano più fare affidamento sul pregresso consolidato orientamento, basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale e' emesso il provvedimento di liquidazione, che imponeva di promuovere il ricorso per cassazione nelle forme e secondo i termini del rito penale se l'opposizione era stata decisa da un giudice penale;

che non rileva che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009 non fosse stata ancora pubblicata - come sostengono i ricorrenti nella memoria illustrativa - "sulle riviste giuridiche piu' note e diffuse tra gli operatori del diritto";

che, infatti, il testo integrale della citata sentenza delle Sezioni Unite era già disponibile (a partire del 13 ottobre 2009) nel Servizio novità del sito web della Corte di cassazione, accompagnato da un abstract di presentazione, curato dall'Ufficio del Massimario della Corte, con il quale il mutamento di indirizzo giurisprudenziale era stato segnalato agli utenti;

che l'evidenza data alla svolta giurisprudenziale nel Servizio novità della Corte di cassazione - istituzionalmente rivolto, secondo il decreto istitutivo del Primo Presidente, proprio a dare risalto alle più importanti decisioni di legittimità - esclude che, al momento della introduzione del ricorso, fosse ancora configurabile un affidamento incolpevole nel precedente orientamento e, con ciò, la scusabilità dell'errore conseguente;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, giacché il ricorso non e' stato notificato a cura dei ricorrenti ad alcuno e l'unico motivo e' privo del conclusivo quesito di diritto, prescritto dall'articolo 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi e' luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.