Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32885 - pubb. 28/03/2025
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. solo per le prestazioni professionali in senso stretto
Cassazione civile, sez. I, 21 Febbraio 2025, n. 4650. Pres. Pazzi. Est. Dongiacomo.
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Applicazione - Prestazioni professionali in senso stretto - Esclusività - Fattispecie
In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, presuppone che il credito sia maturato non per lo svolgimento di qualsiasi attività che dia diritto ad un compenso, ma soltanto per quelle che essi sono abilitati a svolgere, in ragione dello statuto normativo cui sono assoggettati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per l'attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato). (massima ufficiale)
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