Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32650 - pubb. 14/02/2025

Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. intrapresa dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale

Cassazione civile, sez. III, 19 Novembre 2024, n. 29792. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO - Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp.att.c.c. - Opposizione all’esecuzione - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condomino - Condominio - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento



Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio. (massima ufficiale)




Testo Integrale